Intervention by order of the administrative judge is not a tool for mere investigation purposes, neither to put the plaintiff back in time, nor to integrate the adversarial process, nor to preventively protect the third party against the indirect or reflected effects of the judgement. The legal prerequisite for the order to intervene is a judicial assessment of the mere appropriateness of the call, while the consequence of non-compliance with the order is the inadmissibility of the lawsuit. The exploitation of these two provisions in the law leads to considering the institute as a tool for extending the adversarial process. That means intervention by court order allows the coexistence of ongoing proceedings together with a continuous flow of administrative power and permits the fulfillment of a plurality of needs, ranging from the protection of a substantial adversarial process to the guarantee of the usefulness, stability and indisputability of the judgement, from the implementation of the economy of judgements to the prevention of the risk of contradictory judgements. Nonetheless, the judge must balance these needs together with the freedom of subjective identification of the thema decidendum and with the requirements of simplification, celerity and reasonable time of the administrative judicial proceeding.

L’intervento per ordine del giudice amministrativo non è uno strumento per meri fini istruttori, né per rimettere in termini il ricorrente, né per integrare il contraddittorio, né per tutelare preventivamente il terzo contro gli effetti indiretti o riflessi del giudicato. Il presupposto normativo dell’ordine d’intervento è una valutazione giudiziale di mera opportunità della chiamata, mentre la conseguenza dell’inottemperanza all’ordine è l’improcedibilità del ricorso. La valorizzazione di questi due dati di diritto positivo conduce a ritenere l’istituto uno strumento di estensione del contraddittorio per permettere la convivenza tra processo in corso e flusso continuo di potere amministrativo e consentire la realizzazione di una pluralità di esigenze, che vanno dalla tutela del contraddittorio sostanziale alla garanzia dell’utilità, stabilità e indiscutibilità della sentenza, dall’attuazione dell’economia dei giudizi alla prevenzione del rischio di giudicati logicamente contraddittori. Nondimeno queste esigenze devono essere di volta in volta discrezionalmente bilanciate dal giudice con la libertà d’individuazione soggettiva del thema decidendum e con le esigenze di snellezza, celerità e di ragionevole durata del processo.

L'intervento per ordine del giudice nel processo amministrativo / M. Ramajoli. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - 2023:2(2023), pp. 223-257.

L'intervento per ordine del giudice nel processo amministrativo

M. Ramajoli
2023

Abstract

Intervention by order of the administrative judge is not a tool for mere investigation purposes, neither to put the plaintiff back in time, nor to integrate the adversarial process, nor to preventively protect the third party against the indirect or reflected effects of the judgement. The legal prerequisite for the order to intervene is a judicial assessment of the mere appropriateness of the call, while the consequence of non-compliance with the order is the inadmissibility of the lawsuit. The exploitation of these two provisions in the law leads to considering the institute as a tool for extending the adversarial process. That means intervention by court order allows the coexistence of ongoing proceedings together with a continuous flow of administrative power and permits the fulfillment of a plurality of needs, ranging from the protection of a substantial adversarial process to the guarantee of the usefulness, stability and indisputability of the judgement, from the implementation of the economy of judgements to the prevention of the risk of contradictory judgements. Nonetheless, the judge must balance these needs together with the freedom of subjective identification of the thema decidendum and with the requirements of simplification, celerity and reasonable time of the administrative judicial proceeding.
L’intervento per ordine del giudice amministrativo non è uno strumento per meri fini istruttori, né per rimettere in termini il ricorrente, né per integrare il contraddittorio, né per tutelare preventivamente il terzo contro gli effetti indiretti o riflessi del giudicato. Il presupposto normativo dell’ordine d’intervento è una valutazione giudiziale di mera opportunità della chiamata, mentre la conseguenza dell’inottemperanza all’ordine è l’improcedibilità del ricorso. La valorizzazione di questi due dati di diritto positivo conduce a ritenere l’istituto uno strumento di estensione del contraddittorio per permettere la convivenza tra processo in corso e flusso continuo di potere amministrativo e consentire la realizzazione di una pluralità di esigenze, che vanno dalla tutela del contraddittorio sostanziale alla garanzia dell’utilità, stabilità e indiscutibilità della sentenza, dall’attuazione dell’economia dei giudizi alla prevenzione del rischio di giudicati logicamente contraddittori. Nondimeno queste esigenze devono essere di volta in volta discrezionalmente bilanciate dal giudice con la libertà d’individuazione soggettiva del thema decidendum e con le esigenze di snellezza, celerità e di ragionevole durata del processo.
processo amministrativo; intervento in giudizio; intervento per ordine del giudice; contraddittorio; tutela dei terzi; intervention in court; intervention by court order; audi alteram partem principle; protection of third parties;
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2023
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