È possibile costituire una garanzia reale mortis causa? La disciplina civilistica italiana di oggi lo esclude espressamente (art. 2821, comma 2, c.c.), almeno per quanto concerne l’ipoteca. In diritto romano, invece, una testimonianza di Ulpiano (D. 13.7.26 pr.) ne ammette la possibilità con riferimento al pegno. La scelta presuppone un contemperamento di interessi fra la protezione dell’affidamento dei terzi e il favor testatoris. Giustiniano propenderà infine per quest’ultimo, confermando in C. 6.43.1.2 l’ammissibilità di costituzione diretta di ipoteca per via testamentaria.
Hypothecam in testamento dare : Sulla costituzione di garanzie reali mortis causa / R. Perani. - In: REVUE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ANTIQUITÉ. - ISSN 0772-9235. - 64:(2017), pp. 237-252.
Hypothecam in testamento dare : Sulla costituzione di garanzie reali mortis causa
R. Perani
2017
Abstract
È possibile costituire una garanzia reale mortis causa? La disciplina civilistica italiana di oggi lo esclude espressamente (art. 2821, comma 2, c.c.), almeno per quanto concerne l’ipoteca. In diritto romano, invece, una testimonianza di Ulpiano (D. 13.7.26 pr.) ne ammette la possibilità con riferimento al pegno. La scelta presuppone un contemperamento di interessi fra la protezione dell’affidamento dei terzi e il favor testatoris. Giustiniano propenderà infine per quest’ultimo, confermando in C. 6.43.1.2 l’ammissibilità di costituzione diretta di ipoteca per via testamentaria.File | Dimensione | Formato | |
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