Nonostante il pegno rotativo, di recente confermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12733 del 2021) come variante dell’istituto pignoratizio, prenda a modello la ‘floating charge’ anglosassone, sono attestate già nel Digesto fattispecie in cui il pegno è costituito su cose che, durante la vigenza del vincolo, erano andate mutando. I giuristi romani risolvevano tali casi confermando la permanenza in vita del pegno e la fissazione dell’oggetto in maniera definitiva soltanto nel momento dell’esecutività della garanzia. Si coglie dunque già nell’esperienza giuridica romana l’idea di un allontanamento dalla specificità della res nel pegno a favore del valore economico in essa racchiuso.

La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto. A margine di Cass. 12733 del 13.5.2021 / R. Perani. - In: ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE. - ISSN 1125-7105. - 42:(2021), pp. 331-354.

La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto. A margine di Cass. 12733 del 13.5.2021

R. Perani
2021

Abstract

Nonostante il pegno rotativo, di recente confermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12733 del 2021) come variante dell’istituto pignoratizio, prenda a modello la ‘floating charge’ anglosassone, sono attestate già nel Digesto fattispecie in cui il pegno è costituito su cose che, durante la vigenza del vincolo, erano andate mutando. I giuristi romani risolvevano tali casi confermando la permanenza in vita del pegno e la fissazione dell’oggetto in maniera definitiva soltanto nel momento dell’esecutività della garanzia. Si coglie dunque già nell’esperienza giuridica romana l’idea di un allontanamento dalla specificità della res nel pegno a favore del valore economico in essa racchiuso.
No
Italian
No obstante la prenda rotativa, recientemente confirmada por la Corte de Ca- sación (ordenanza n. 12733 del 2021) como una variante del instituto de la prenda, tome como modelo la ‘floatingcharge’ anglosajona, en el Digesto se encuentran regulados casos en los que la prenda era constituida sobre cosas que, durante la vigencia del vínculo, habían ido mudando. Los juristas romanos resolvían estos casos confirmando la permanencia en vida de la prenda y la fijación de la cosa de forma definitiva sólo en el momento de la posible ejecución de la garantía. Se capta entonces ya desde la experiencia romana la idea de una separación de la determinación de la res en la prenda a favor del valor económico en esa contenida.
rdinanza Cassazione; pignus; pegno rotativo; oggetto del pegno; valore economico della res
Settore IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
Articolo
Esperti anonimi
Pubblicazione scientifica
2021
42
331
354
24
Pubblicato
Periodico con rilevanza internazionale
miur
MIUR
Aderisco
info:eu-repo/semantics/article
La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto. A margine di Cass. 12733 del 13.5.2021 / R. Perani. - In: ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE. - ISSN 1125-7105. - 42:(2021), pp. 331-354.
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