La sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il Questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo. Il parametro costituzionale utilizzato è l’art. 15 Cost. nella parte in cui la norma costituzionale prevede che ogni limitazione della libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione debba essere disposta, con atto motivato, dall’autorità giudiziaria. L'articolo indaga l'impatto della decisione della Corte su due tematiche di grande interesse. La prima tematica è quella dell’applicazione delle garanzie previste dall’art. 15 Cost. ai divieti che il Questore può imporre all’utilizzo ed al possesso di mezzi di comunicazione. Il tema oggetto di indagine è quello della portata della riserva di legge e della riserva di giurisdizione previsti dalla norma costituzionale. La seconda tematica è quella delle misure di prevenzione. La decisione del giudice costituzionale è oggetto di attenzione, da un lato, per gli effetti immediati che essa ha sul potere del questore di disporre taluni divieti attraverso il cd. avviso orale. Da un altro lato, l'articolo riprende il dibattito sulle misure di prevenzione personali, in specie sulla durata minima e massima dei divieti, sia imposti dal Questore sia imposti dal giudice.

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto, imponibile dal Questore, di possedere ed utilizzare il telefono mobile e riapre il dibattito sulle misure di prevenzione personali / D. Galliani, M. Orofino. - In: MEDIA LAWS. - ISSN 2532-9146. - 2023:1(2023 Jun 14), pp. 302-325.

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del divieto, imponibile dal Questore, di possedere ed utilizzare il telefono mobile e riapre il dibattito sulle misure di prevenzione personali

D. Galliani
Co-primo
;
M. Orofino
Co-primo
2023

Abstract

La sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il Questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo. Il parametro costituzionale utilizzato è l’art. 15 Cost. nella parte in cui la norma costituzionale prevede che ogni limitazione della libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione debba essere disposta, con atto motivato, dall’autorità giudiziaria. L'articolo indaga l'impatto della decisione della Corte su due tematiche di grande interesse. La prima tematica è quella dell’applicazione delle garanzie previste dall’art. 15 Cost. ai divieti che il Questore può imporre all’utilizzo ed al possesso di mezzi di comunicazione. Il tema oggetto di indagine è quello della portata della riserva di legge e della riserva di giurisdizione previsti dalla norma costituzionale. La seconda tematica è quella delle misure di prevenzione. La decisione del giudice costituzionale è oggetto di attenzione, da un lato, per gli effetti immediati che essa ha sul potere del questore di disporre taluni divieti attraverso il cd. avviso orale. Da un altro lato, l'articolo riprende il dibattito sulle misure di prevenzione personali, in specie sulla durata minima e massima dei divieti, sia imposti dal Questore sia imposti dal giudice.
Codice antimafia; art. 15 Cost.; libertà di comunicazione: misure di prevenzione; riserva di giurisdizione;
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
Settore IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico
14-giu-2023
https://www.medialaws.eu/rivista/la-corte-costituzionale-dichiara-lillegittimita-costituzionale-del-divieto-imponibile-dal-questore-di-possedere-ed-utilizzare-il-telefono-mobile-e-riapre-il-dibattito-sulle-misure-di-preven/
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