Analizzando il caso Xylella emerge quanto sia difficoltoso rendere veramente comprensibile la comunicazione di una valutazione scientifica (ab origine), nel pieno rispetto del quadro giuridico comunitario. Nello specifico, guardando alle implicazioni nel diritto nazionale italiano relative alla mancata attuazione delle misure di sradicamento previste dall’art.6 della Decisione di esecuzione 789/2015 della Commissione UE, emerge come siano ancora molti gli sforzi da compiere per garantire che l'attività amministrativa si sviluppi come co-amministrazione a vari livelli, tenendo conto dei diritti e gli interessi (compresi gli interessi emergenti) di tutte le "parti" coinvolte, comprese quelle per i cui interessi non è sempre possibile una tutela giurisdizionale. In questo articolo si suggerisce come un processo coerente di informazione nella valutazione del rischio possa consentire anche ad un "Terzo" (colui il quale non abbia già espresso un interesse specifico per la procedura) di partecipare. Allo stesso tempo, la comunicazione del processo decisionale, in cui si inseriscono anche pareri tecnici, deve diventare più strutturata e tenere conto dei principi amministrativi dell'UE, come il principio di leale collaborazione, al fine di rafforzare la stabilità del sistema dell'Unione europea.

Il caso Xylella: l’attuazione del diritto europeo e la comunicazione della conoscenza scientifica / A. Monica. - In: RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO. - ISSN 0391-8696. - 2(2020), pp. 479-494.

Il caso Xylella: l’attuazione del diritto europeo e la comunicazione della conoscenza scientifica

A. Monica
2020

Abstract

Analizzando il caso Xylella emerge quanto sia difficoltoso rendere veramente comprensibile la comunicazione di una valutazione scientifica (ab origine), nel pieno rispetto del quadro giuridico comunitario. Nello specifico, guardando alle implicazioni nel diritto nazionale italiano relative alla mancata attuazione delle misure di sradicamento previste dall’art.6 della Decisione di esecuzione 789/2015 della Commissione UE, emerge come siano ancora molti gli sforzi da compiere per garantire che l'attività amministrativa si sviluppi come co-amministrazione a vari livelli, tenendo conto dei diritti e gli interessi (compresi gli interessi emergenti) di tutte le "parti" coinvolte, comprese quelle per i cui interessi non è sempre possibile una tutela giurisdizionale. In questo articolo si suggerisce come un processo coerente di informazione nella valutazione del rischio possa consentire anche ad un "Terzo" (colui il quale non abbia già espresso un interesse specifico per la procedura) di partecipare. Allo stesso tempo, la comunicazione del processo decisionale, in cui si inseriscono anche pareri tecnici, deve diventare più strutturata e tenere conto dei principi amministrativi dell'UE, come il principio di leale collaborazione, al fine di rafforzare la stabilità del sistema dell'Unione europea.
sicurezza alimentare; xylella; principio di leale cooperazione; integrazione amministrativa; comunicazione del diritto
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2020
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