Con il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, il legislatore ha disposto misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi dell’espandersi del virus sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Con specifico riferimento alla giustizia amministrativa, in deroga alla disciplina ordinaria, l’art. 3 del decreto ha introdotto disposizioni d’urgenza, che prevedono, inter alia, la sospensione dei termini processuali, modificate e integrate dall’art. 84 della più ampia “manovra” approvata con il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (abrogativa del medesimo art. 3 del d.l. 11). Anche il procedimento amministrativo deve però tristemente fare i conti con l’emergenza corona virus. L’art. 103 del d.l. 18/2020 (su cui v. già la Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020) ha così disposto la sospensione “dei termini nei procedimenti amministrativi” e ha regolato l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza. Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo stabilisce che, “ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori [e, dunque, decadenziali e non decadenziali], propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati [a decorrere] successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” (ovvero per 52 giorni). La sospensione non si applica ai termini procedimentali stabiliti da specifiche disposizioni del medesimo decreto e dei dd. ll. 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11 (precedenti decreti “COVID 19”) e dei relativi decreti di attuazione. Sarà utile al riguardo consultare la “Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile” predisposto dal Dipartimento della Protezione civile (aggiornato allo stato al 24 marzo 2020). La data del 23 febbraio, utilizzata per modulare gli effetti della sospensione straordinaria ex lege, coincide con la pubblicazione del d.l. n. 6, con il quale il Governo è intervenuto in via d’urgenza due giorni dopo l’accertamento, nella città di Codogno, del primo caso di contagio italiano da COVID-19. Il legislatore ha dunque evidentemente ritenuto, per ragioni di uniformità sull’intero territorio nazionale, di far rientrare nel periodo di sospensione anche i giorni in cui l’emergenza sembrava circoscritta a specifiche zone e molte amministrazioni pubbliche, soprattutto nelle regioni non direttamente interessate dalla vicenda, hanno continuato a funzionare regolarmente…

Procedimento amministrativo e COVID-19. Primissime considerazioni sulla sospensione dei termini procedimentali e sulla conservazione dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza nell’art. 103 d.l. n. 18 del 2020 / M.A. Sandulli, N. Posteraro. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 2020:(2020 Mar 13), pp. 1-11.

Procedimento amministrativo e COVID-19. Primissime considerazioni sulla sospensione dei termini procedimentali e sulla conservazione dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza nell’art. 103 d.l. n. 18 del 2020

N. Posteraro
Ultimo
2020

Abstract

Con il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, il legislatore ha disposto misure straordinarie e urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi dell’espandersi del virus sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Con specifico riferimento alla giustizia amministrativa, in deroga alla disciplina ordinaria, l’art. 3 del decreto ha introdotto disposizioni d’urgenza, che prevedono, inter alia, la sospensione dei termini processuali, modificate e integrate dall’art. 84 della più ampia “manovra” approvata con il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (abrogativa del medesimo art. 3 del d.l. 11). Anche il procedimento amministrativo deve però tristemente fare i conti con l’emergenza corona virus. L’art. 103 del d.l. 18/2020 (su cui v. già la Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020) ha così disposto la sospensione “dei termini nei procedimenti amministrativi” e ha regolato l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza. Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo stabilisce che, “ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori [e, dunque, decadenziali e non decadenziali], propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati [a decorrere] successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” (ovvero per 52 giorni). La sospensione non si applica ai termini procedimentali stabiliti da specifiche disposizioni del medesimo decreto e dei dd. ll. 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11 (precedenti decreti “COVID 19”) e dei relativi decreti di attuazione. Sarà utile al riguardo consultare la “Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile” predisposto dal Dipartimento della Protezione civile (aggiornato allo stato al 24 marzo 2020). La data del 23 febbraio, utilizzata per modulare gli effetti della sospensione straordinaria ex lege, coincide con la pubblicazione del d.l. n. 6, con il quale il Governo è intervenuto in via d’urgenza due giorni dopo l’accertamento, nella città di Codogno, del primo caso di contagio italiano da COVID-19. Il legislatore ha dunque evidentemente ritenuto, per ragioni di uniformità sull’intero territorio nazionale, di far rientrare nel periodo di sospensione anche i giorni in cui l’emergenza sembrava circoscritta a specifiche zone e molte amministrazioni pubbliche, soprattutto nelle regioni non direttamente interessate dalla vicenda, hanno continuato a funzionare regolarmente…
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
13-mar-2020
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Procedimento+amministrativo+e+Covid-19.+Primissime+considerazioni+sulla+sospensione+dei+termini+procedimentali+e+sulla+conservazione+dell’efficacia+degli+atti+amministrativi+in+scadenza+nell'art.+103+&content_auth=Maria+Alessandra+Sandulli+e+Nicola+Posteraro&Artid=41410
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