The paper analyses the power of the extraordinary legal standing (legitimatio ad processum) that the legislator admitted in favour of the National Anti-Corruption Authority (ANAC) pursuant to article 211, paragraphs 1-bis and 1-ter of Legislative Decree no. 50/2016, as amended by Law no. 96/2017. The survey highlights that such article identifies two different hypothesis of extraordinary legal standing ex lege: the first one is a direct legal standing and the second is a legal standing mediated by the previous adoption of a reasoned opinion. The latter is based on the model of the legal standing set for AGCM pursuant by article 21-bis of Law no. 287/1990. After considering such hypothesis of extraordinary legal standing and the main issues that have emerged, the paper shows the consequences produced by the introduction of such legal standing in the Italian procedural system. The author concludes by highlighting that the extraordinary legal standing admits a jurisdiction not based on an individual right, although the process is still based on the party initiation of proceedings and on the principle of party disposition.

Il contributo analizza il potere di legittimazione processuale straordinaria che il legislatore ha previsto in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) all’art. 211, comma 1-bis e 1-ter d. lg. n. 50/2016, come modificato dalla L. n. 96/2017, evidenziando come lo stesso abbia delineato due diverse forme di legittimazione straordinaria ex lege: una legittimazione straordinaria diretta e una legittimazione straordinaria mediata dalla previa adozione di un parere motivato, sul modello di quella riconosciuta in capo all’AGCM dall’art. 21-bis della L. n. 287/1990. Dopo aver esaminato nel dettaglio le suddette ipotesi di legittimazione straordinaria e le principali questioni processuali ancora aperte, l’indagine si sofferma sui riflessi che l’introduzione di questo tipo di legittimazione straordinaria ex lege produce sul sistema processuale amministrativo, pervenendo alla conclusione secondo cui la stessa configura un frammento di giurisdizione di diritto oggettivo nell’ambito di un processo che rimane rigidamente articolato sul giudizio di parti.

La legittimazione straordinaria dell’ANAC: un frammento di giurisdizione oggettiva nel processo di parti. Riflessioni a margine del parere del Consiglio di Stato del 26 aprile 2018 n. 1119 / E. Romani. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - 37:1(2019), pp. 261-312.

La legittimazione straordinaria dell’ANAC: un frammento di giurisdizione oggettiva nel processo di parti. Riflessioni a margine del parere del Consiglio di Stato del 26 aprile 2018 n. 1119

E. Romani
2019

Abstract

The paper analyses the power of the extraordinary legal standing (legitimatio ad processum) that the legislator admitted in favour of the National Anti-Corruption Authority (ANAC) pursuant to article 211, paragraphs 1-bis and 1-ter of Legislative Decree no. 50/2016, as amended by Law no. 96/2017. The survey highlights that such article identifies two different hypothesis of extraordinary legal standing ex lege: the first one is a direct legal standing and the second is a legal standing mediated by the previous adoption of a reasoned opinion. The latter is based on the model of the legal standing set for AGCM pursuant by article 21-bis of Law no. 287/1990. After considering such hypothesis of extraordinary legal standing and the main issues that have emerged, the paper shows the consequences produced by the introduction of such legal standing in the Italian procedural system. The author concludes by highlighting that the extraordinary legal standing admits a jurisdiction not based on an individual right, although the process is still based on the party initiation of proceedings and on the principle of party disposition.
No
Italian
Il contributo analizza il potere di legittimazione processuale straordinaria che il legislatore ha previsto in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) all’art. 211, comma 1-bis e 1-ter d. lg. n. 50/2016, come modificato dalla L. n. 96/2017, evidenziando come lo stesso abbia delineato due diverse forme di legittimazione straordinaria ex lege: una legittimazione straordinaria diretta e una legittimazione straordinaria mediata dalla previa adozione di un parere motivato, sul modello di quella riconosciuta in capo all’AGCM dall’art. 21-bis della L. n. 287/1990. Dopo aver esaminato nel dettaglio le suddette ipotesi di legittimazione straordinaria e le principali questioni processuali ancora aperte, l’indagine si sofferma sui riflessi che l’introduzione di questo tipo di legittimazione straordinaria ex lege produce sul sistema processuale amministrativo, pervenendo alla conclusione secondo cui la stessa configura un frammento di giurisdizione di diritto oggettivo nell’ambito di un processo che rimane rigidamente articolato sul giudizio di parti.
ANAC; legittimazione straordinaria; art. 211 comma 1-bis e 1-ter c.p.a.; Cons. Stato parere 26 aprile 2018, n. 1119; giurisdizione di tipo oggettivo; processo di parti; legittimazione ad agire; AGCM; art. 21-bis, L. n. 287/1990
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
Articolo
Esperti anonimi
Pubblicazione scientifica
2019
Giuffré Francis Lefebre
37
1
261
312
52
Pubblicato
Periodico con rilevanza nazionale
manual
NON aderisco
info:eu-repo/semantics/article
La legittimazione straordinaria dell’ANAC: un frammento di giurisdizione oggettiva nel processo di parti. Riflessioni a margine del parere del Consiglio di Stato del 26 aprile 2018 n. 1119 / E. Romani. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - 37:1(2019), pp. 261-312.
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E. Romani
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