With its recent judgment n.186 of 2018, the Italian Constitutional Court ruled that the prohibition to cook, imposed on prisoners under special detention regime pursuant to article 41-bis, c. 2-quarter, letter f) of the Italian penitentiary system, was unlawful because it infringes articles 3 and 27.3 of the Constitution. This contribution aims to provide an interpretation of the aforementioned ruling in the light of the broader framework of the constitutional case law, which, over the past twenty-five years, has questioned the compatibility of the "hard" detention regime with the Italian Constitution, especially in consideration of the principles of humane penalties and rehabilitation of convicts. It can also be an opportunity to hightlight some persistent critical issues in the discipline of art. 41-bis also in the light of the positions taken by important international organizations dedicated to the protection of human rights, such as the European Court of Human Rights and the European Committee for the Prevention of Torture

Con la recente sentenza n.186 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett.f) ord. pen. nella parte in cui imponeva ai detenuti sottoposti a regime speciale il divieto di cuocere cibi, reputando tale previsione in contrasto con gli artt. 3 e 27 c. 3 Cost. II presente contributo si propone di fornire una lettura di tale pronuncia alla luce del più ampio quadro rappresentato dalla giurisprudenza costituzionale che, nel corso degli ultimi venticinque anni, si è interrogata sulla compatibilità del regime detentivo differenziato con la Costituzione italiana e in particolare con i principi di umanità della pena e rieducazione del condannato. La pronuncia in commento costituisce inoltre l'occasione per evidenziare alcuni perduranti profili di criticità della disciplina di cui all'art. 41-bis ord. pen., anche alla luce delle pronunce in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle osservazioni del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura.

Per la Consulta il divieto di cuocere cibi imposto ai condannati al 41-bis è inutile e meramente afflittivo : verso un "carcere duro" più umano? / S. Bernardi. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 61:4(2018), pp. 2325-2343.

Per la Consulta il divieto di cuocere cibi imposto ai condannati al 41-bis è inutile e meramente afflittivo : verso un "carcere duro" più umano?

S. Bernardi
2018

Abstract

With its recent judgment n.186 of 2018, the Italian Constitutional Court ruled that the prohibition to cook, imposed on prisoners under special detention regime pursuant to article 41-bis, c. 2-quarter, letter f) of the Italian penitentiary system, was unlawful because it infringes articles 3 and 27.3 of the Constitution. This contribution aims to provide an interpretation of the aforementioned ruling in the light of the broader framework of the constitutional case law, which, over the past twenty-five years, has questioned the compatibility of the "hard" detention regime with the Italian Constitution, especially in consideration of the principles of humane penalties and rehabilitation of convicts. It can also be an opportunity to hightlight some persistent critical issues in the discipline of art. 41-bis also in the light of the positions taken by important international organizations dedicated to the protection of human rights, such as the European Court of Human Rights and the European Committee for the Prevention of Torture
Con la recente sentenza n.186 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett.f) ord. pen. nella parte in cui imponeva ai detenuti sottoposti a regime speciale il divieto di cuocere cibi, reputando tale previsione in contrasto con gli artt. 3 e 27 c. 3 Cost. II presente contributo si propone di fornire una lettura di tale pronuncia alla luce del più ampio quadro rappresentato dalla giurisprudenza costituzionale che, nel corso degli ultimi venticinque anni, si è interrogata sulla compatibilità del regime detentivo differenziato con la Costituzione italiana e in particolare con i principi di umanità della pena e rieducazione del condannato. La pronuncia in commento costituisce inoltre l'occasione per evidenziare alcuni perduranti profili di criticità della disciplina di cui all'art. 41-bis ord. pen., anche alla luce delle pronunce in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo e delle osservazioni del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura.
Settore IUS/17 - Diritto Penale
2018
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
S. Bernardi_RIDPP 4_2018.pdf

accesso riservato

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 3.89 MB
Formato Adobe PDF
3.89 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/677759
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact