Nella trattazione si esamina una pronuncia del Consiglio di Stato riguardante l’istituto processuale della perenzione, in cui sono richiamati ed applicati i principi comunemente affermati dalla giurisprudenza in materia: in particolare, secondo l’orientamento interpretativo consolidato, l’istituto in questione costituirebbe un’ ipotesi peculiare di estinzione del giudizio e, dunque, espressione del principio dispositivo delle parti. Nella nota a commento della pronuncia si contesta tale orientamento interpretativo, in quanto dall’analisi della disciplina positiva della perenzione e dalle caratteristiche generali del processo amministrativo emerge che il predetto istituto si differenzia nettamente dall’estinzione: infatti, mentre quest’ultima ipotesi di fine anticipata del giudizio si verifica allorquando le parti omettano di compiere specifiche attività che ad esse competono, nei termini perentori fissati dalla legge o dal giudice, la perenzione è configurabile, invece, nei casi in cui vi sia stata una oggettiva inerzia delle parti e/o del giudice, protrattasi per oltre un biennio, senza che acquistino rilevanza le cause e le eventuali responsabilità soggettive per tale situazione di stasi processuale. Dopo aver definito i connotati fondamentali dell’istituto, si illustrano gli effetti positivi sui tempi, sull’economia e sull’efficacia dell’attività giurisdizionale, che la ricostruzione proposta comporta.

Note sulla perenzione nel processo amministrativo di primo grado / F. Gaffuri. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - 17:3(1999), pp. 791-813.

Note sulla perenzione nel processo amministrativo di primo grado

F. Gaffuri
Primo
1999

Abstract

Nella trattazione si esamina una pronuncia del Consiglio di Stato riguardante l’istituto processuale della perenzione, in cui sono richiamati ed applicati i principi comunemente affermati dalla giurisprudenza in materia: in particolare, secondo l’orientamento interpretativo consolidato, l’istituto in questione costituirebbe un’ ipotesi peculiare di estinzione del giudizio e, dunque, espressione del principio dispositivo delle parti. Nella nota a commento della pronuncia si contesta tale orientamento interpretativo, in quanto dall’analisi della disciplina positiva della perenzione e dalle caratteristiche generali del processo amministrativo emerge che il predetto istituto si differenzia nettamente dall’estinzione: infatti, mentre quest’ultima ipotesi di fine anticipata del giudizio si verifica allorquando le parti omettano di compiere specifiche attività che ad esse competono, nei termini perentori fissati dalla legge o dal giudice, la perenzione è configurabile, invece, nei casi in cui vi sia stata una oggettiva inerzia delle parti e/o del giudice, protrattasi per oltre un biennio, senza che acquistino rilevanza le cause e le eventuali responsabilità soggettive per tale situazione di stasi processuale. Dopo aver definito i connotati fondamentali dell’istituto, si illustrano gli effetti positivi sui tempi, sull’economia e sull’efficacia dell’attività giurisdizionale, che la ricostruzione proposta comporta.
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
1999
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