A careful exegesis of the Ulpian fragment in the Digest 47.2.14.5 (29 ad Sab.) presents a case, according to which one of two pledged slaves has been stolen. In the text Ulpian appreciates a solution, whereby the pledgee is given legitimacy to take legal action against the thief on the base of actio furti. The pledgee is allowed to sue him for the whole amount of the credit which is due in his relation with the debtor. The text presents itself as incisive and rhetorically advanced, as a lesson that, however, Ulpian only copied from Papinian.

Un’attenta esegesi del passo ulpianeo, tramandatoci in D. 47.2.14.5 (29 ad Sab.), consente di apprezzare la suggestiva fattispecie di furto di uno dei due servi dati in pegno e la sua soluzione nel senso che il creditore pignoratizio venga riconosciuto legittimato all’esperimento dell’actio furti contro il ladro per l’intero credito vantato nei confronti del debitore, ma anche di riconoscere, nell’incisività e tecnica retorica del testo, un insegnamento del tutto papinianeo che Ulpiano si sarebbe limitato a trascrivere.

Papinianus tractat : il furto di una delle due cose pignorate in una testimonianza ulpianea / R. Perani. - In: REVISTA GENERAL DE DERECHO ROMANO. - ISSN 1697-3046. - 22:(2014), pp. 1-9.

Papinianus tractat : il furto di una delle due cose pignorate in una testimonianza ulpianea

R. Perani
2014

Abstract

A careful exegesis of the Ulpian fragment in the Digest 47.2.14.5 (29 ad Sab.) presents a case, according to which one of two pledged slaves has been stolen. In the text Ulpian appreciates a solution, whereby the pledgee is given legitimacy to take legal action against the thief on the base of actio furti. The pledgee is allowed to sue him for the whole amount of the credit which is due in his relation with the debtor. The text presents itself as incisive and rhetorically advanced, as a lesson that, however, Ulpian only copied from Papinian.
Un’attenta esegesi del passo ulpianeo, tramandatoci in D. 47.2.14.5 (29 ad Sab.), consente di apprezzare la suggestiva fattispecie di furto di uno dei due servi dati in pegno e la sua soluzione nel senso che il creditore pignoratizio venga riconosciuto legittimato all’esperimento dell’actio furti contro il ladro per l’intero credito vantato nei confronti del debitore, ma anche di riconoscere, nell’incisività e tecnica retorica del testo, un insegnamento del tutto papinianeo che Ulpiano si sarebbe limitato a trascrivere.
furto; pegno; Papiniano; Ulpiano; giuristi
Settore IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
2014
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Papinianus tractat (Perani).pdf

accesso riservato

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 142.64 kB
Formato Adobe PDF
142.64 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/248105
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact