Il 16 dicembre del 2011, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affrontato due temi cruciali per il diritto processuale amministrativo, ossia l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo e la possibilità, per le parti, di eccepire il difetto di giurisdizione una volta disposta la traslatio iudicii e avviato il giudizio davanti al giudice ad quem. In materia di appello incidentale, il Collegio, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinale, ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale su capo autonomo, notificato oltre la scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza, purchè entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale. Con riferimento, invece, alla translatio iudicii, è stata affermata la regola per cui, nel processo davanti al giudice ad quem, le parti non possono contestare la giurisdizione in via di eccezione, potendo esse impugnare la sentenza declinatoria della giurisdizione con gli ordinari rimedi previsti per l'impugnazione delle sentenze. il Consiglio di Stato ha anche preso posizione su un tema che, al momento, divide la dottrina, ritenendo che, secondo la disciplina di cui all'art. 11 c.p.a., sia possibile procedere alla riassunzione del processo davanti al giudice dotato di giurisdizione anche prima del passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione. Lo scritto commenta i contenuti della decisione citata e prende lo spunto per riflettere su entrambi gli istituti processuali oggetto dell'intervento dell'Adunanza Plenaria. In particolare, esaminando le norme del codice del processo amministrativo, viene ipotizzato il superamento della distinzione, appartenente alla tradizione del processo amministrativo, tra appello incidentale proprio e improprio, in favore di un solo discrimine, basato sul momento dell'impugnazione. Vengono poi esaminate anche le principali conseguenze del superamento della citata distinzione sull'ambito di operatività dell'istituto (par. 3.2.); sull'integrazione del contraddittorio (par. 3.3.); sulla rinuncia all'impugnazione incidentale (par. 3.3.) e viene approfondito il legame con le norme del codice di procedura civile (par. 3.4.). Relativamente alla translatio iudicii, dopo aver ripercorso i contenuti della sentenza, si esamina un profilo rimasto in ombra nella decisione, seppure problematico, ossia quello del coordinamento tra l'eventuale impugnazione della sentenza declinatoria di giurisdizione e il processo riassunto davanti al giudice ad quem (par. 4.1.). In particolare, verificata la rilevanza concreta della problematica (par. 4.2.), si propone a riguardo un'ipotesi di sospensione necessaria del processo ad quem, motivata con riferimento a molteplici percorsi interpretativi (par. 4.2.1.). In conclusione, si rileva una possibile incoerenza tra la natura della translatio iudicii e la forma della sentenza (par. 4.2.2.).

Le nuove norme in tema di impugnazioni incidentali e la disciplina della translatio a partire dai chiarimenti resi dall’Adunanza Plenaria n. 24/2011 / S. Valaguzza. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - 31:1(2013), pp. 255-323.

Le nuove norme in tema di impugnazioni incidentali e la disciplina della translatio a partire dai chiarimenti resi dall’Adunanza Plenaria n. 24/2011

S. Valaguzza
2013

Abstract

Il 16 dicembre del 2011, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affrontato due temi cruciali per il diritto processuale amministrativo, ossia l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo e la possibilità, per le parti, di eccepire il difetto di giurisdizione una volta disposta la traslatio iudicii e avviato il giudizio davanti al giudice ad quem. In materia di appello incidentale, il Collegio, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinale, ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale su capo autonomo, notificato oltre la scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza, purchè entro sessanta giorni dalla notifica dell'appello principale. Con riferimento, invece, alla translatio iudicii, è stata affermata la regola per cui, nel processo davanti al giudice ad quem, le parti non possono contestare la giurisdizione in via di eccezione, potendo esse impugnare la sentenza declinatoria della giurisdizione con gli ordinari rimedi previsti per l'impugnazione delle sentenze. il Consiglio di Stato ha anche preso posizione su un tema che, al momento, divide la dottrina, ritenendo che, secondo la disciplina di cui all'art. 11 c.p.a., sia possibile procedere alla riassunzione del processo davanti al giudice dotato di giurisdizione anche prima del passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione. Lo scritto commenta i contenuti della decisione citata e prende lo spunto per riflettere su entrambi gli istituti processuali oggetto dell'intervento dell'Adunanza Plenaria. In particolare, esaminando le norme del codice del processo amministrativo, viene ipotizzato il superamento della distinzione, appartenente alla tradizione del processo amministrativo, tra appello incidentale proprio e improprio, in favore di un solo discrimine, basato sul momento dell'impugnazione. Vengono poi esaminate anche le principali conseguenze del superamento della citata distinzione sull'ambito di operatività dell'istituto (par. 3.2.); sull'integrazione del contraddittorio (par. 3.3.); sulla rinuncia all'impugnazione incidentale (par. 3.3.) e viene approfondito il legame con le norme del codice di procedura civile (par. 3.4.). Relativamente alla translatio iudicii, dopo aver ripercorso i contenuti della sentenza, si esamina un profilo rimasto in ombra nella decisione, seppure problematico, ossia quello del coordinamento tra l'eventuale impugnazione della sentenza declinatoria di giurisdizione e il processo riassunto davanti al giudice ad quem (par. 4.1.). In particolare, verificata la rilevanza concreta della problematica (par. 4.2.), si propone a riguardo un'ipotesi di sospensione necessaria del processo ad quem, motivata con riferimento a molteplici percorsi interpretativi (par. 4.2.1.). In conclusione, si rileva una possibile incoerenza tra la natura della translatio iudicii e la forma della sentenza (par. 4.2.2.).
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2013
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