The thesis analyzes the general principles of European private law elaborated in the uniformization projects of European contract law such as the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law, the Draft Common Frame of Reference, the Code Européen des Contrats. The purpose of the analysis is to check if these principles, as common values of European legal systems, are in compliance with the policies and structural choices adopted by UE Institutions. The analysis is carried out comparing: - the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law - (hereinafter CESL), presented by the European Commission to the European Parliament and the Council with the Communication of 11th October 2011 n. 635; - the Draft Common Frame of Reference, presented between 2008 and 2009 by a networks of experts appointed by the European Commission to draw up a toolbox and a frame of reference containing principles, definitions and model rules of European contract law; - the Code Européen des Contrats, presented by the Academy of European Private Lawyers. The project should to be applied to B2B contracts, to C2C contracts and to B2C contracts. The Code’s peculiarity is that the harmonization is not based on vague and undetermined principles, but rather on the use of a legislative type technique which allows for proposing clear, determined rules. Specific principles, such as freedom of contract, good faith and fairness, cooperation are analyzed. The freedom of contract, strictly connected with the optional nature of Proposal of the CESL, is the basic principle of the parties choice to determine the regulatory instrument of their contract. The same principle is also laid down in the Code Européen des Contrats art. 2 and in art. II.-1: 102 DCFR. The parties can determine the content of the contract, or exercise their freedom to allow a third party to determine the content or they can choose to direct the effects of the contract to a person not involved in it. Between general principles of European contract law detects the good faith, and its corollary the transparency of the contractual content, fundamental rule of the acquis communautaire. In the Code Europèen des Contrats, the general principles of fairness is established by the art. 6, on the precontractual duties. The duty to disclose, governed by art. 7, is applied during the negotiations but even after the conclusion of the contract. The same principles is established by art. I.-1:103, Book I, DCFR, where good faith and fairness are conduct standard characterized by honesty, clarity and consideration of the interests of the other party in the contractual relationship. The duty of good faith is established by the DCFR, in Chapter 3, Book II, "Marketing and pre-contractual duties" with regard to individual negotiations, and in Section 4 of Chapter 9, Book II, with regard to the unfair terms. The CESL introduces the general principle of good faith with its art. 2, setting specific application in precontractual duties in Part II, Chapter 2, about «Precontractual information». Particular attention should have the cooperation, established by art. 3 of the CESL and by art. III.-1104 of the DCFR. The check of effectiveness of general principles is aimed to allow a teleological interpretation of the set of rules, in which they are incorporated. It’s necessary clarify if, in addition to the purpose of improving the conditions for the establishment of the internal market, is possible to comply - on the basis of a solidarity inspired by a social justice criteria - also the needs of protect for the weak subjects of internal market. In this sense, the concept of the general principle is associated, in European contract law, to the concept of fundamental right, as well as in the Draft Common Frame of Reference, where is possible to find a specific chapter of Book II on right / principle of non-discrimination. Finally, the thesis examines the central question of the current legislature, that is how to create a direct link between the principles of contract law and fundamental rights, as referred to by the European Charter of Fundamental Rights. The academics highlight three possibilities: a) a direct reference, without the explicit reproduction of them; b) interpretation / application of the texts of European private law in the light of these principles as laid down in the European Charter of Fundamental Rights; c) qualification of fundamental principles as mandatory rules, necessarily to be applied.The analysis will be deepened by reflection on the recent project of argentine civil and commercial code, presented in March 2012. The idea offered by the mentioned project is of particular interest in view of the unification process currently in South America, only in some respects similar to the European one.

La tesi analizza i principi generali del diritto privato europeo, così come elaborati nei principali progetti di uniformazione quali la Proposta di Regolamento su un diritto comune europeo della vendita, il Draft Common Frame of Reference, il Code Européen des Contrats. Finalità dell’analisi è quella di verificare se essi, quali valori comuni posti a fondamento degli ordinamenti giuridici europei, trovino o meno effettiva rispondenza nelle scelte di ordine politico-strutturale adottate dalle Istituzioni comunitarie. L’analisi viene svolta in un’ottica di raffronto tra: a) la Proposta di Regolamento su un diritto comune europeo della vendita, presentata dalla Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio con la Comunicazione 11 ottobre 2011 n.635; b) il Draft Common Frame of Reference (Bozza di Quadro Comune di Riferimento) presentato tra il 2008 ed il 2009 da una rete di esperti incaricata dalla Commissione europea di redigere un quadro regolatorio di principi, definizioni e regole modello del diritto contrattuale; c) il Code Européen des Contrats, realizzato dall’ Accademia dei Giusprivatisti Europei, da applicarsi ai contratti tra imprenditori, a quelli tra consumatori ed a quelli tra imprenditore e consumatore. Caratteristica del progetto dell’Accademia è che l’opera armonizzatrice si fonda sull'utilizzo di una tecnica di stampo legislativo e conseguente elaborazione non di principi indeterminati ma di regole vere e proprie. Vengono esaminati in particolare i principi generali del diritto contrattuale quali l’autonomia contrattuale, la buona fede e la correttezza, ed il principio di collaborazione. La prima, strettamente connessa alla natura opzionale della proposta presentata dalla Commissione europea, starebbe a fondamento della scelta delle parti dello strumento regolativo da applicare alla negoziazione. Il medesimo principio viene sancito anche dal Code Europeèn des Contrats art. 2 e dal DCFR art. II.-1:102: le parti godono dunque della libertà di determinare il contenuto del contratto o di consentire ad un terzo di determinarlo e altresì stabilire che gli effetti del contratto si dispieghino verso un soggetto non coinvolto nell’attività di negoziazione. Tra i principi generali rileva quello della buona fede, e del suo corollario della trasparenza del contenuto contrattuale, regola fondamentale dell’acquis communautaire. Nel Code il dovere di correttezza è disciplinato dall’art. 6, dove si ha specifico riguardo alla condotta delle parti durante le trattative precontrattuali. Il dovere di informazione, puntualmente disciplinato dal Code all’art. 7, trova applicazione nel corso delle trattative ma anche dopo l’eventuale conclusione del contratto, Il principio viene affermato in via generale anche dal DCFR all’art. I.-1:103, Book I, dove con buona fede e correttezza si intende uno standard di condotta connotata da onestà, chiarezza e considerazione degli interessi della controparte della trattativa o del rapporto in questione. Il dovere di osservare un comportamento conforme a buona fede è in particolare sancito dal DCFR, nel capitolo 3, Book II, «Marketing and pre-contractual duties», rispetto alle trattative individuali, e nella Section 4 del capitolo 9, Book II, con riferimento alle clausole vessatorie. La proposta di Regolamento per un diritto comune sulla vendita, dopo aver introdotto in forma generale il principio di buona fede e correttezza (art. 2), ne disciplina il momento applicativo nella fase delle trattative precontrattuali. Il Capo II, della Parte II, avente ad oggetto la disciplina della conclusione di un contratto vincolante, è infatti intitolato «Informazioni precontrattuali». Rilievo particolare assume anche il dovere di collaborazione tra le parti, sancito in via generale dall’art. 3 della Proposta di regolamento e dall’art. III.-1.104 del DCFR. La verifica dell'effettiva operatività dei principi generali è oggetto di valutazione anche allo scopo di consentire la corretta interpretazione teleologica del corpus normativo di cui essi si pongono a fondamento. Viene, dunque, accertato se oltre alla finalità di miglioramento delle condizioni per l'instaurazione e per il funzionamento del mercato interno, siano riscontrabili – in base ad esigenze solidaristiche, ispirate ad un criterio di giustizia sociale - anche esigenze di tutela dei soggetti cd. Deboli del mercato (consumatori e PMI). In tal senso, il concetto di principio generale viene associato, nel diritto europeo dei contratti, al concetto di diritto fondamentale: così ad esempio il Draft Common Frame of Reference, che dedica un intero capitolo del Libro II al diritto/principio di non discriminazione. Viene infine esaminata la problematica centrale del legislatore attuale, quella cioè di realizzare un diretto collegamento tra i principi ordinanti del diritto dei contratti ed i diritti fondamentali, contenuti dalla Carta europea dei diritti fondamentali. Tre sono le possibilità messe in luce dalla dottrina: a) realizzazione di un diretto richiamo, senza l’esplicita riproduzione di essi; b) interpretazione/applicazione dei testi di diritto privato europeo alla luce di tali principi così come previsti dalla Carta europea dei diritti fondamentali; c) considerazione dei principi fondamentali quali norme imperative. In quest’ultima ipotesi tali norme sarebbero oggetto di futura applicazione. L'analisi sarà approfondita dalla riflessione sul recente progetto di codice civile e commerciale argentino, presentato nel marzo 2012. L'idea offerta dal progetto menzionato è di particolare interesse in vista del processo di unificazione attualmente in corso in Sud America, solo per alcuni aspetti simile a quello europeo.

L'UNIFORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO: IL PROBLEMA DEI PRINCIPI GENERALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SISTEMA GIURIDICO ARGENTINO / O. Trombetti ; coordinatore: B. Pozzo ; tutor: P. Giuggioli. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, 2013 Mar 08. 25. ciclo, Anno Accademico 2012. [10.13130/trombetti-olga_phd2013-03-08].

L'UNIFORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO: IL PROBLEMA DEI PRINCIPI GENERALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SISTEMA GIURIDICO ARGENTINO.

O. Trombetti
2013

Abstract

The thesis analyzes the general principles of European private law elaborated in the uniformization projects of European contract law such as the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law, the Draft Common Frame of Reference, the Code Européen des Contrats. The purpose of the analysis is to check if these principles, as common values of European legal systems, are in compliance with the policies and structural choices adopted by UE Institutions. The analysis is carried out comparing: - the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law - (hereinafter CESL), presented by the European Commission to the European Parliament and the Council with the Communication of 11th October 2011 n. 635; - the Draft Common Frame of Reference, presented between 2008 and 2009 by a networks of experts appointed by the European Commission to draw up a toolbox and a frame of reference containing principles, definitions and model rules of European contract law; - the Code Européen des Contrats, presented by the Academy of European Private Lawyers. The project should to be applied to B2B contracts, to C2C contracts and to B2C contracts. The Code’s peculiarity is that the harmonization is not based on vague and undetermined principles, but rather on the use of a legislative type technique which allows for proposing clear, determined rules. Specific principles, such as freedom of contract, good faith and fairness, cooperation are analyzed. The freedom of contract, strictly connected with the optional nature of Proposal of the CESL, is the basic principle of the parties choice to determine the regulatory instrument of their contract. The same principle is also laid down in the Code Européen des Contrats art. 2 and in art. II.-1: 102 DCFR. The parties can determine the content of the contract, or exercise their freedom to allow a third party to determine the content or they can choose to direct the effects of the contract to a person not involved in it. Between general principles of European contract law detects the good faith, and its corollary the transparency of the contractual content, fundamental rule of the acquis communautaire. In the Code Europèen des Contrats, the general principles of fairness is established by the art. 6, on the precontractual duties. The duty to disclose, governed by art. 7, is applied during the negotiations but even after the conclusion of the contract. The same principles is established by art. I.-1:103, Book I, DCFR, where good faith and fairness are conduct standard characterized by honesty, clarity and consideration of the interests of the other party in the contractual relationship. The duty of good faith is established by the DCFR, in Chapter 3, Book II, "Marketing and pre-contractual duties" with regard to individual negotiations, and in Section 4 of Chapter 9, Book II, with regard to the unfair terms. The CESL introduces the general principle of good faith with its art. 2, setting specific application in precontractual duties in Part II, Chapter 2, about «Precontractual information». Particular attention should have the cooperation, established by art. 3 of the CESL and by art. III.-1104 of the DCFR. The check of effectiveness of general principles is aimed to allow a teleological interpretation of the set of rules, in which they are incorporated. It’s necessary clarify if, in addition to the purpose of improving the conditions for the establishment of the internal market, is possible to comply - on the basis of a solidarity inspired by a social justice criteria - also the needs of protect for the weak subjects of internal market. In this sense, the concept of the general principle is associated, in European contract law, to the concept of fundamental right, as well as in the Draft Common Frame of Reference, where is possible to find a specific chapter of Book II on right / principle of non-discrimination. Finally, the thesis examines the central question of the current legislature, that is how to create a direct link between the principles of contract law and fundamental rights, as referred to by the European Charter of Fundamental Rights. The academics highlight three possibilities: a) a direct reference, without the explicit reproduction of them; b) interpretation / application of the texts of European private law in the light of these principles as laid down in the European Charter of Fundamental Rights; c) qualification of fundamental principles as mandatory rules, necessarily to be applied.The analysis will be deepened by reflection on the recent project of argentine civil and commercial code, presented in March 2012. The idea offered by the mentioned project is of particular interest in view of the unification process currently in South America, only in some respects similar to the European one.
8-mar-2013
La tesi analizza i principi generali del diritto privato europeo, così come elaborati nei principali progetti di uniformazione quali la Proposta di Regolamento su un diritto comune europeo della vendita, il Draft Common Frame of Reference, il Code Européen des Contrats. Finalità dell’analisi è quella di verificare se essi, quali valori comuni posti a fondamento degli ordinamenti giuridici europei, trovino o meno effettiva rispondenza nelle scelte di ordine politico-strutturale adottate dalle Istituzioni comunitarie. L’analisi viene svolta in un’ottica di raffronto tra: a) la Proposta di Regolamento su un diritto comune europeo della vendita, presentata dalla Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio con la Comunicazione 11 ottobre 2011 n.635; b) il Draft Common Frame of Reference (Bozza di Quadro Comune di Riferimento) presentato tra il 2008 ed il 2009 da una rete di esperti incaricata dalla Commissione europea di redigere un quadro regolatorio di principi, definizioni e regole modello del diritto contrattuale; c) il Code Européen des Contrats, realizzato dall’ Accademia dei Giusprivatisti Europei, da applicarsi ai contratti tra imprenditori, a quelli tra consumatori ed a quelli tra imprenditore e consumatore. Caratteristica del progetto dell’Accademia è che l’opera armonizzatrice si fonda sull'utilizzo di una tecnica di stampo legislativo e conseguente elaborazione non di principi indeterminati ma di regole vere e proprie. Vengono esaminati in particolare i principi generali del diritto contrattuale quali l’autonomia contrattuale, la buona fede e la correttezza, ed il principio di collaborazione. La prima, strettamente connessa alla natura opzionale della proposta presentata dalla Commissione europea, starebbe a fondamento della scelta delle parti dello strumento regolativo da applicare alla negoziazione. Il medesimo principio viene sancito anche dal Code Europeèn des Contrats art. 2 e dal DCFR art. II.-1:102: le parti godono dunque della libertà di determinare il contenuto del contratto o di consentire ad un terzo di determinarlo e altresì stabilire che gli effetti del contratto si dispieghino verso un soggetto non coinvolto nell’attività di negoziazione. Tra i principi generali rileva quello della buona fede, e del suo corollario della trasparenza del contenuto contrattuale, regola fondamentale dell’acquis communautaire. Nel Code il dovere di correttezza è disciplinato dall’art. 6, dove si ha specifico riguardo alla condotta delle parti durante le trattative precontrattuali. Il dovere di informazione, puntualmente disciplinato dal Code all’art. 7, trova applicazione nel corso delle trattative ma anche dopo l’eventuale conclusione del contratto, Il principio viene affermato in via generale anche dal DCFR all’art. I.-1:103, Book I, dove con buona fede e correttezza si intende uno standard di condotta connotata da onestà, chiarezza e considerazione degli interessi della controparte della trattativa o del rapporto in questione. Il dovere di osservare un comportamento conforme a buona fede è in particolare sancito dal DCFR, nel capitolo 3, Book II, «Marketing and pre-contractual duties», rispetto alle trattative individuali, e nella Section 4 del capitolo 9, Book II, con riferimento alle clausole vessatorie. La proposta di Regolamento per un diritto comune sulla vendita, dopo aver introdotto in forma generale il principio di buona fede e correttezza (art. 2), ne disciplina il momento applicativo nella fase delle trattative precontrattuali. Il Capo II, della Parte II, avente ad oggetto la disciplina della conclusione di un contratto vincolante, è infatti intitolato «Informazioni precontrattuali». Rilievo particolare assume anche il dovere di collaborazione tra le parti, sancito in via generale dall’art. 3 della Proposta di regolamento e dall’art. III.-1.104 del DCFR. La verifica dell'effettiva operatività dei principi generali è oggetto di valutazione anche allo scopo di consentire la corretta interpretazione teleologica del corpus normativo di cui essi si pongono a fondamento. Viene, dunque, accertato se oltre alla finalità di miglioramento delle condizioni per l'instaurazione e per il funzionamento del mercato interno, siano riscontrabili – in base ad esigenze solidaristiche, ispirate ad un criterio di giustizia sociale - anche esigenze di tutela dei soggetti cd. Deboli del mercato (consumatori e PMI). In tal senso, il concetto di principio generale viene associato, nel diritto europeo dei contratti, al concetto di diritto fondamentale: così ad esempio il Draft Common Frame of Reference, che dedica un intero capitolo del Libro II al diritto/principio di non discriminazione. Viene infine esaminata la problematica centrale del legislatore attuale, quella cioè di realizzare un diretto collegamento tra i principi ordinanti del diritto dei contratti ed i diritti fondamentali, contenuti dalla Carta europea dei diritti fondamentali. Tre sono le possibilità messe in luce dalla dottrina: a) realizzazione di un diretto richiamo, senza l’esplicita riproduzione di essi; b) interpretazione/applicazione dei testi di diritto privato europeo alla luce di tali principi così come previsti dalla Carta europea dei diritti fondamentali; c) considerazione dei principi fondamentali quali norme imperative. In quest’ultima ipotesi tali norme sarebbero oggetto di futura applicazione. L'analisi sarà approfondita dalla riflessione sul recente progetto di codice civile e commerciale argentino, presentato nel marzo 2012. L'idea offerta dal progetto menzionato è di particolare interesse in vista del processo di unificazione attualmente in corso in Sud America, solo per alcuni aspetti simile a quello europeo.
Settore IUS/02 - Diritto Privato Comparato
European private law ; acquis communautaire ; European contract law ; harmonization ; codification projects ; uniformization ; general principles of European contract law ; project of argentine civil and commercial code - Diritto privato europeo ; acquis communautaire ; diritto contrattuale europeo ; armonizzazione ; progetti di codificazione ; uniformazione ; principi generali del diritto contrattuale ; progetto di codice civile e commerciale argentino
GIUGGIOLI, PIER FILIPPO
Doctoral Thesis
L'UNIFORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO: IL PROBLEMA DEI PRINCIPI GENERALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SISTEMA GIURIDICO ARGENTINO / O. Trombetti ; coordinatore: B. Pozzo ; tutor: P. Giuggioli. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, 2013 Mar 08. 25. ciclo, Anno Accademico 2012. [10.13130/trombetti-olga_phd2013-03-08].
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