Organo nuovo per composizione e funzioni, il Csm viene introdotto nella nostra Costituzione per sottrarre al Ministro della Giustizia tutte quelle decisioni in tema di status dei magistrati che in epoca precedente avevano consentito al potere politico di incidere sull’indipendenza della magistratura. In Assemblea costituente si discusse a lungo sulle funzioni da attribuire a tale organo e, soprattutto, sulla sua composizione. Il risultato è la stesura di disposizioni solo a prima vista chiare, ma che, invece, quanto al ruolo delle singole componenti del Csm, e soprattutto quanto alle funzioni dell’organo, lasciano non pochi margini di incertezza, che finiscono per riflettersi sulla sua posizione complessiva nell’ordinamento e nei suoi rapporti con gli altri poteri. Rispetto all’impianto originario della l. n. 195 del 1958 si è assistito alla progressiva espansione del ruolo del Csm, anche al di là delle previsioni costituzionali, accompagnata dalla pressoché totale inerzia della politica rispetto a tale tendenza. Tutto ciò crea problemi nelle relazioni con gli altri poteri dello Stato e, di conseguenza, una serie di tensioni “dentro” e “fuori” il Csm. Lo scopo dell’intervento è quello di procedere all’analisi degli aspetti maggiormente critici che denotano una deviazione rispetto al modello di Consiglio superiore delineato dalla Costituzione, con particolare attenzione al potere cd. paranormativo del Csm, inteso come l’adozione di atti a contenuto tendenzialmente generale, volto a regolare aspetti sostanziali e procedurali di proprie competenze; all’adozione di risoluzioni con cui il Csm prende posizione su un determinato problema di politica giudiziaria, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 10, comma 2, l. 195 del 1958, ovvero interviene a difesa dell’indipendenza e del prestigio dei magistrati, con ciò rivolgendosi in modo indeterminato al mondo politico e alla pubblica opinione; infine, alla prassi che vede il Csm esprimere pareri su progetti di legge, anche se non richiesti, al Ministro, e anche al Parlamento. L’analisi cercherà di mettere in rilievo come la rilevata tendenza ad ampliare i propri ambiti di intervento non incide solo sulla posizione del Csm nel nostro ordinamento costituzionale e in particolare nelle relazioni con gli altri poteri dello Stato, ma anche come essa possa avere delle importanti ricadute anche sulla garanzia di indipendenza interna dei singoli magistrati cui i provvedimenti del Csm sono indirizzati. Elencati gli “sconfinamenti” del Csm rispetto al modello costituzionale originario si cercherà di valutare se e come abbiano reagito gli organi politici e, in particolare, il Parlamento.

Profili costituzionali e ordinamento giudiziario: il ruolo del Csm / F. Biondi. ((Intervento presentato al XXIV. convegno Convegno Sisp, Sezione Sistema politico italiano, panel I piatti della bilancia: magistratura e sistema politico in Italia tenutosi a Venezia nel 2010.

Profili costituzionali e ordinamento giudiziario: il ruolo del Csm

F. Biondi
Primo
2010

Abstract

Organo nuovo per composizione e funzioni, il Csm viene introdotto nella nostra Costituzione per sottrarre al Ministro della Giustizia tutte quelle decisioni in tema di status dei magistrati che in epoca precedente avevano consentito al potere politico di incidere sull’indipendenza della magistratura. In Assemblea costituente si discusse a lungo sulle funzioni da attribuire a tale organo e, soprattutto, sulla sua composizione. Il risultato è la stesura di disposizioni solo a prima vista chiare, ma che, invece, quanto al ruolo delle singole componenti del Csm, e soprattutto quanto alle funzioni dell’organo, lasciano non pochi margini di incertezza, che finiscono per riflettersi sulla sua posizione complessiva nell’ordinamento e nei suoi rapporti con gli altri poteri. Rispetto all’impianto originario della l. n. 195 del 1958 si è assistito alla progressiva espansione del ruolo del Csm, anche al di là delle previsioni costituzionali, accompagnata dalla pressoché totale inerzia della politica rispetto a tale tendenza. Tutto ciò crea problemi nelle relazioni con gli altri poteri dello Stato e, di conseguenza, una serie di tensioni “dentro” e “fuori” il Csm. Lo scopo dell’intervento è quello di procedere all’analisi degli aspetti maggiormente critici che denotano una deviazione rispetto al modello di Consiglio superiore delineato dalla Costituzione, con particolare attenzione al potere cd. paranormativo del Csm, inteso come l’adozione di atti a contenuto tendenzialmente generale, volto a regolare aspetti sostanziali e procedurali di proprie competenze; all’adozione di risoluzioni con cui il Csm prende posizione su un determinato problema di politica giudiziaria, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 10, comma 2, l. 195 del 1958, ovvero interviene a difesa dell’indipendenza e del prestigio dei magistrati, con ciò rivolgendosi in modo indeterminato al mondo politico e alla pubblica opinione; infine, alla prassi che vede il Csm esprimere pareri su progetti di legge, anche se non richiesti, al Ministro, e anche al Parlamento. L’analisi cercherà di mettere in rilievo come la rilevata tendenza ad ampliare i propri ambiti di intervento non incide solo sulla posizione del Csm nel nostro ordinamento costituzionale e in particolare nelle relazioni con gli altri poteri dello Stato, ma anche come essa possa avere delle importanti ricadute anche sulla garanzia di indipendenza interna dei singoli magistrati cui i provvedimenti del Csm sono indirizzati. Elencati gli “sconfinamenti” del Csm rispetto al modello costituzionale originario si cercherà di valutare se e come abbiano reagito gli organi politici e, in particolare, il Parlamento.
17-set-2010
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
Società italiana di Scienza politica
Università IUAV di Venezia
Profili costituzionali e ordinamento giudiziario: il ruolo del Csm / F. Biondi. ((Intervento presentato al XXIV. convegno Convegno Sisp, Sezione Sistema politico italiano, panel I piatti della bilancia: magistratura e sistema politico in Italia tenutosi a Venezia nel 2010.
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