Il contributo intende tentare di far luce, dopo una prima ricostruzione, necessariamente sommaria, dell’aborto nel mondo antico, sul pensiero giuridico sviluppatosi in materia, con esiti originali, nella stimolante dialettica tra ius civile e ius canonicum, di cui i giuristi furono interpreti creativi. Se, nel mondo greco e romano, il feto era considerato unicamente come una parte del corpo della madre, una semplice spes animantis, con il diffondersi del cristianesimo il concepito era per la prima volta preso in considerazione come persona e, in quanto tale, come soggetto meritevole di tutela. Proibito da diversi concili sin dai primi secoli, l’aborto cominciava ad essere regolamentato in una serie di libri penitenziali, che lo accostano all’omicidio. Fu però la scienza canonistica del basso medioevo a cristallizzare il principio in virtù del quale il procurato aborto costituiva omicidio soltanto nel caso in cui fossero trascorsi quaranta giorni dal concepimento. Aderendo al principio dell’animazione ritardata, elaborato principalmente da Aristotele e da Sant’Agostino, si cominciò dunque a pensare che il feto fosse sì un essere umano, ma soltanto a partire dal tempo dell’animazione, ossia dal momento in cui l’anima si infonde nel corpo, idea che fu progressivamente assimilata anche dalla civilistica medievale. La questione della determinazione del momento in cui il feto acquista l’anima, essenziale per qualificare l’aborto come omicidio, ha dunque accompagnato per secoli il dibattito giuridico e teologico. I giuristi cinque-seicenteschi, che pure ripetono concordemente che soltanto l’aborto di un feto animatus costituisce omicidio, lungi dal limitarsi a ripetere quanto già affermato dalla canonistica medievale, svilupparono una riflessione sempre più accurata sul tema, enucleando principi nuovi, come quelli riguardanti l’aborto terapeutico.

Qui non vixit mori non potest. Riflessioni sul procurato aborto nella dottrina di diritto comune. Un'analisi diacronica attraverso i secoli / S. Salvi. - In: RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO. - ISSN 0390-6744. - 2025:98(2025 Dec 01), pp. 183-212.

Qui non vixit mori non potest. Riflessioni sul procurato aborto nella dottrina di diritto comune. Un'analisi diacronica attraverso i secoli

S. Salvi
2025

Abstract

Il contributo intende tentare di far luce, dopo una prima ricostruzione, necessariamente sommaria, dell’aborto nel mondo antico, sul pensiero giuridico sviluppatosi in materia, con esiti originali, nella stimolante dialettica tra ius civile e ius canonicum, di cui i giuristi furono interpreti creativi. Se, nel mondo greco e romano, il feto era considerato unicamente come una parte del corpo della madre, una semplice spes animantis, con il diffondersi del cristianesimo il concepito era per la prima volta preso in considerazione come persona e, in quanto tale, come soggetto meritevole di tutela. Proibito da diversi concili sin dai primi secoli, l’aborto cominciava ad essere regolamentato in una serie di libri penitenziali, che lo accostano all’omicidio. Fu però la scienza canonistica del basso medioevo a cristallizzare il principio in virtù del quale il procurato aborto costituiva omicidio soltanto nel caso in cui fossero trascorsi quaranta giorni dal concepimento. Aderendo al principio dell’animazione ritardata, elaborato principalmente da Aristotele e da Sant’Agostino, si cominciò dunque a pensare che il feto fosse sì un essere umano, ma soltanto a partire dal tempo dell’animazione, ossia dal momento in cui l’anima si infonde nel corpo, idea che fu progressivamente assimilata anche dalla civilistica medievale. La questione della determinazione del momento in cui il feto acquista l’anima, essenziale per qualificare l’aborto come omicidio, ha dunque accompagnato per secoli il dibattito giuridico e teologico. I giuristi cinque-seicenteschi, che pure ripetono concordemente che soltanto l’aborto di un feto animatus costituisce omicidio, lungi dal limitarsi a ripetere quanto già affermato dalla canonistica medievale, svilupparono una riflessione sempre più accurata sul tema, enucleando principi nuovi, come quelli riguardanti l’aborto terapeutico.
Aborto; Medioevo; Età moderna;
Settore GIUR-16/A - Storia del diritto medievale e moderno
1-dic-2025
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