Il contributo ripercorre l’iter argomentativo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, del 12 febbraio 2024, n. 1414, con lo scopo di evidenziare le questioni affrontate dal Collegio che paiono di maggiore rilievo, ovverosia quelle attinenti alla definizione dell’ambito di applicazione della modalità di notificazione del ricorso prevista all’art. 41, comma 4, c.p.a., alle problematiche connesse alla pronuncia di annullamento della sentenza con rinvio ex art. 105, primo comma, c.p.a. e all’individuazione dei vincoli endoprocessuali che tale meccanismo comporta per il giudice di primo grado, specie per ciò che riguarda l’ordine di esame delle questioni di rito. Muovendo quindi dalla ricognizione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato gli istituti della notificazione per pubblici proclami e dell’annullamento della sentenza con rimessione del giudizio al primo giudice, il commento si sofferma sulle osservazioni concernenti la loro disciplina rinvenibili nel ragionamento del Collegio, focalizzandosi, infine, sulla scelta di quest’ultimo di decidere direttamente il merito della causa, evitando in tal modo di portare per la seconda volta il giudizio dinanzi al Tar, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 105 c.p.a. volta a valorizzare, in considerazione dei peculiari aspetti del caso, il principio della ragionevole durata del processo.
Notificazione del ricorso per pubblici proclami e annullamento della sentenza con rinvio ex art. 105 c.p.a.: nuovi spunti per definire l'ambito di operatività di due istituti problematici in termini di bilanciamento degli interessi in gioco / F. Beretta. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - 43:1 - 2(2025), pp. 205-219.
Notificazione del ricorso per pubblici proclami e annullamento della sentenza con rinvio ex art. 105 c.p.a.: nuovi spunti per definire l'ambito di operatività di due istituti problematici in termini di bilanciamento degli interessi in gioco
F. Beretta
2025
Abstract
Il contributo ripercorre l’iter argomentativo della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, del 12 febbraio 2024, n. 1414, con lo scopo di evidenziare le questioni affrontate dal Collegio che paiono di maggiore rilievo, ovverosia quelle attinenti alla definizione dell’ambito di applicazione della modalità di notificazione del ricorso prevista all’art. 41, comma 4, c.p.a., alle problematiche connesse alla pronuncia di annullamento della sentenza con rinvio ex art. 105, primo comma, c.p.a. e all’individuazione dei vincoli endoprocessuali che tale meccanismo comporta per il giudice di primo grado, specie per ciò che riguarda l’ordine di esame delle questioni di rito. Muovendo quindi dalla ricognizione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato gli istituti della notificazione per pubblici proclami e dell’annullamento della sentenza con rimessione del giudizio al primo giudice, il commento si sofferma sulle osservazioni concernenti la loro disciplina rinvenibili nel ragionamento del Collegio, focalizzandosi, infine, sulla scelta di quest’ultimo di decidere direttamente il merito della causa, evitando in tal modo di portare per la seconda volta il giudizio dinanzi al Tar, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 105 c.p.a. volta a valorizzare, in considerazione dei peculiari aspetti del caso, il principio della ragionevole durata del processo.| File | Dimensione | Formato | |
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