Articolo 19. Principi e diritti digitali. 1. Nell’assicurare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 2. In attuazione del principio dell’unicità dell’invio (once only), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non richiedono agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella loro disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite l’accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni. 3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. 7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. 8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti. 9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Art. 19 (Principi e diritti digitali) / D.U. Galetta, G. Carullo, C. Tozzi Martelli (LEGISLAZIONE COMMENTATA). - In: Commentario al codice dei contratti pubblici / [a cura di] S. Cimini, A. Giordano. - Prima edizione. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2025. - ISBN 978-88-495-5660-5. - pp. 189-199
Art. 19 (Principi e diritti digitali)
D.U. Galetta
;G. Carullo
;C. Tozzi Martelli
2025
Abstract
Articolo 19. Principi e diritti digitali. 1. Nell’assicurare la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 2. In attuazione del principio dell’unicità dell’invio (once only), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non richiedono agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella loro disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite l’accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni. 3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all’articolo 35. 7. Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30. 8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti. 9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.| File | Dimensione | Formato | |
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