Posto che la discontinuità temporale della prestazione resa dai ciclofattorini impedisce di considerare i riders lavoratori subordinati a tempo pieno e giustifica l’inapplicabilità, per incompatibilità strutturale, dell’art. 10, comma 1, d.leg. 81/15, la base di calcolo di premi e contributi previdenziali coincide con la prestazione oraria effettivamente svolta, da determinarsi, nella specie, in corrispondenza dei periodi di “login” del rider all’interno dell’applicazione per ogni singolo giorno lavorativo.

Nota di richiami / A. Ingrao. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 1827-8213. - 149:2(2024), pp. 638-640.

Nota di richiami

A. Ingrao
2024

Abstract

Posto che la discontinuità temporale della prestazione resa dai ciclofattorini impedisce di considerare i riders lavoratori subordinati a tempo pieno e giustifica l’inapplicabilità, per incompatibilità strutturale, dell’art. 10, comma 1, d.leg. 81/15, la base di calcolo di premi e contributi previdenziali coincide con la prestazione oraria effettivamente svolta, da determinarsi, nella specie, in corrispondenza dei periodi di “login” del rider all’interno dell’applicazione per ogni singolo giorno lavorativo.
Previdenza e assistenza sociale; Collaborazione autonoma eterorganizzata; Lavoro subordinato; Configurabilità; Conseguente disciplina previdenziale
Settore GIUR-04/A - Diritto del lavoro
2024
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