Con l'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 si interviene chirurgicamente sulla disciplina delle intercettazioni – telefoniche, informatiche e ambientali – nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (sul tema v. i contributi di G. Amarelli e G. Tessitore pubblicati nei giorni scorsi dalla nostra Rivista). La necessità e l’urgenza dell’intervento sarebbero motivate – secondo quanto anticipato in un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri a metà luglio – dalle implicazioni che l’applicazione generalizzata dei principi affermati in una sentenza della Prima Sezione della Cassazione (n. 34895/2022) potrebbe avere nei procedimenti in corso, comportando “l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito sulla base dell’interpretazione precedente, che consentiva l’utilizzo degli strumenti previsti per la lotta alla criminalità organizzata anche in assenza della contestazione del reato associativo”. La disposizione su cui si interviene è l’art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 che, in deroga all’art. 267 c.p.p., prevede per autorizzare le intercettazioni, quando si procede per un delitto di criminalità organizzata, presupposti meno stringenti rispetto a quelli ordinari. Al posto di “gravi indizi” bastano “sufficienti indizi” di reato; il ricorso alle intercettazioni deve essere “necessario” e non “indispensabile”; può procedersi a intercettazioni nel domicilio “anche se non vi è motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa”. Questa disciplina è ispirata all’idea che nel bilanciamento tra tutela della riservatezza e tutela dell’ordine pubblico prevale la seconda, quando si tratta di criminalità organizzata. Le garanzie ordinarie si allentano in ragione della spiccata pericolosità del fenomeno criminale da combattere. E’ una logica notoriamente diffusa nel c.d. doppio binario della legislazione di contrasto alla criminalità organizzata.

Intercettazioni e criminalità organizzata: quando a voler precisare si finisce per complicare / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2023:8(2023 Aug 08), pp. 1-8.

Intercettazioni e criminalità organizzata: quando a voler precisare si finisce per complicare

G.L. Gatta
2023

Abstract

Con l'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 si interviene chirurgicamente sulla disciplina delle intercettazioni – telefoniche, informatiche e ambientali – nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (sul tema v. i contributi di G. Amarelli e G. Tessitore pubblicati nei giorni scorsi dalla nostra Rivista). La necessità e l’urgenza dell’intervento sarebbero motivate – secondo quanto anticipato in un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri a metà luglio – dalle implicazioni che l’applicazione generalizzata dei principi affermati in una sentenza della Prima Sezione della Cassazione (n. 34895/2022) potrebbe avere nei procedimenti in corso, comportando “l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito sulla base dell’interpretazione precedente, che consentiva l’utilizzo degli strumenti previsti per la lotta alla criminalità organizzata anche in assenza della contestazione del reato associativo”. La disposizione su cui si interviene è l’art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 che, in deroga all’art. 267 c.p.p., prevede per autorizzare le intercettazioni, quando si procede per un delitto di criminalità organizzata, presupposti meno stringenti rispetto a quelli ordinari. Al posto di “gravi indizi” bastano “sufficienti indizi” di reato; il ricorso alle intercettazioni deve essere “necessario” e non “indispensabile”; può procedersi a intercettazioni nel domicilio “anche se non vi è motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa”. Questa disciplina è ispirata all’idea che nel bilanciamento tra tutela della riservatezza e tutela dell’ordine pubblico prevale la seconda, quando si tratta di criminalità organizzata. Le garanzie ordinarie si allentano in ragione della spiccata pericolosità del fenomeno criminale da combattere. E’ una logica notoriamente diffusa nel c.d. doppio binario della legislazione di contrasto alla criminalità organizzata.
intercettazioni telefoniche; intercettazioni ambientali; intercettazioni criminalità organizzata; decreto legge 10 agosto 2023, n. 105
Settore IUS/17 - Diritto Penale
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
8-ago-2023
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/intercettazioni-e-criminalita-organizzata-quando-per-precisare-si-corre-il-rischio-di-complicare
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