All'art. 134 del Codice della Giustizia FIGC è stata delineata una nuova ipotesi di arbitrato amministrato. Con riguardo alle vertenze di carattere economico, l'art. 134 cit, stabilisce che tutte le controversie puntualmente indicate al comma 2 sono devolute alla Camera arbitrale, di cui la medesima disposizione disciplina la struttura e le funzioni. Con l’istituzione di una Camera arbitrale è stato in particolare configurato, con riguardo alle vertenze economiche, un arbitrato amministrato di tipo settoriale. Nel contributo qui in considerazione si è in particolare osservato come, con riferimento all’arbitrato sportivo de quo, appaia tuttora irrisolta la questione se il medesimo sia da inquadrare entro lo schema dell’arbitrato irrituale. Si tratta ad ogni modo di un arbitrato volontario, tenuto conto che non risulta imposto dalla legge e l’accordo con cui le parti rimettono agli arbitri la soluzione di determinate controversie ha carattere negoziale. Con riferimento alla competenza funzionale del collegio di tre arbitri ovvero del un arbitro unico, ex art. 134, comma 2, lett. a) del Codice della Giustizia FIGC, nel contributo si è posto in rilievo che sono individuabili due tipi di controversie: quelle tra le società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per fatti violenti dei sostenitori, e quelle "tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell’ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri". Con riguardo a quest'ultima categoria di controversie si è altresì rilevato che la stessa risulta connotata dalla sussistenza di tre presupposti: il primo è individuabile nel profilo soggettivo richiesto per l’applicazione della disposizione de qua, dal momento che tali controversie riguardano esclusivamente i rapporti tra società professionistiche e tesserati professionisti; il secondo attiene al profilo oggettivo, in quanto le controversie di carattere patrimoniale debbono riguardare l’attività sportiva svolta o l’attività associativa dei predetti tesserati; il terzo è dato dal fatto che la devoluzione ad arbitri delle controversie aventi carattere patrimoniale non deve trovare fondamento in accordi collettivi, che di regola disciplinano il trattamento economico e normativo dei rapporti tra società e sportivi.

Art. 134 Composizione e competenze della Camera arbitrale per le vertenze economiche / A. Maltoni - In: Commentario al Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.I. con massimari ragionati e appendici tematiche aggiornato al C.U. F.I.G.C. 22 dicembre 2022, n. 93 / [a cura di] A. Giordano. - Roma : Ad Maiora, 2023. - ISBN 9788868712129. - pp. 1071-1075

Art. 134 Composizione e competenze della Camera arbitrale per le vertenze economiche

A. Maltoni
2023

Abstract

All'art. 134 del Codice della Giustizia FIGC è stata delineata una nuova ipotesi di arbitrato amministrato. Con riguardo alle vertenze di carattere economico, l'art. 134 cit, stabilisce che tutte le controversie puntualmente indicate al comma 2 sono devolute alla Camera arbitrale, di cui la medesima disposizione disciplina la struttura e le funzioni. Con l’istituzione di una Camera arbitrale è stato in particolare configurato, con riguardo alle vertenze economiche, un arbitrato amministrato di tipo settoriale. Nel contributo qui in considerazione si è in particolare osservato come, con riferimento all’arbitrato sportivo de quo, appaia tuttora irrisolta la questione se il medesimo sia da inquadrare entro lo schema dell’arbitrato irrituale. Si tratta ad ogni modo di un arbitrato volontario, tenuto conto che non risulta imposto dalla legge e l’accordo con cui le parti rimettono agli arbitri la soluzione di determinate controversie ha carattere negoziale. Con riferimento alla competenza funzionale del collegio di tre arbitri ovvero del un arbitro unico, ex art. 134, comma 2, lett. a) del Codice della Giustizia FIGC, nel contributo si è posto in rilievo che sono individuabili due tipi di controversie: quelle tra le società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per fatti violenti dei sostenitori, e quelle "tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell’ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri". Con riguardo a quest'ultima categoria di controversie si è altresì rilevato che la stessa risulta connotata dalla sussistenza di tre presupposti: il primo è individuabile nel profilo soggettivo richiesto per l’applicazione della disposizione de qua, dal momento che tali controversie riguardano esclusivamente i rapporti tra società professionistiche e tesserati professionisti; il secondo attiene al profilo oggettivo, in quanto le controversie di carattere patrimoniale debbono riguardare l’attività sportiva svolta o l’attività associativa dei predetti tesserati; il terzo è dato dal fatto che la devoluzione ad arbitri delle controversie aventi carattere patrimoniale non deve trovare fondamento in accordi collettivi, che di regola disciplinano il trattamento economico e normativo dei rapporti tra società e sportivi.
Arbitrato; Camera arbitrale; Giustizia sportiva F.I.G.C.I.
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2023
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