Con l’ordinanza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, con il quale è stato disposto il differimento al 30 dicembre 2022 dell’intera riforma della giustizia penale (c.d. riforma Cartabia), realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. A venire in rilievo, nel giudizio a quo, è la riformata disciplina del regime di procedibilità di alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio: il d.l. n. 162/2022 protrae fino al 30 dicembre 2022, per quei reati, il più sfavorevole regime di procedibilità d’ufficio, impedendo pertanto l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, ovvero la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela. La questione viene sollevata dal Tribunale di Siena con tre diversi argomenti. Due di essi riguardano la legittimità costituzionale del ricorso al decreto-legge per il differimento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia e, pertanto, sono in linea di principio suscettibili di interessare ogni parte di quella riforma, compresi gli interventi relativi al processo penale. Un terzo argomento, invece, riguarda la sola parte ‘sostanziale’ della riforma, relativa al sistema sanzionatorio penale, ed è capace di estendersi alle previsioni più favorevoli all’indagato o all’imputato ulteriori rispetto a quelle relative al regime di procedibilità.
Procedibilità a querela e rinvio della riforma Cartabia: sollevata questione di legittimità costituzionale / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2022:11(2022 Nov 12), pp. 1-9.
Procedibilità a querela e rinvio della riforma Cartabia: sollevata questione di legittimità costituzionale
G.L. Gatta
2022
Abstract
Con l’ordinanza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, con il quale è stato disposto il differimento al 30 dicembre 2022 dell’intera riforma della giustizia penale (c.d. riforma Cartabia), realizzata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. A venire in rilievo, nel giudizio a quo, è la riformata disciplina del regime di procedibilità di alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio: il d.l. n. 162/2022 protrae fino al 30 dicembre 2022, per quei reati, il più sfavorevole regime di procedibilità d’ufficio, impedendo pertanto l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, ovvero la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela. La questione viene sollevata dal Tribunale di Siena con tre diversi argomenti. Due di essi riguardano la legittimità costituzionale del ricorso al decreto-legge per il differimento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia e, pertanto, sono in linea di principio suscettibili di interessare ogni parte di quella riforma, compresi gli interventi relativi al processo penale. Un terzo argomento, invece, riguarda la sola parte ‘sostanziale’ della riforma, relativa al sistema sanzionatorio penale, ed è capace di estendersi alle previsioni più favorevoli all’indagato o all’imputato ulteriori rispetto a quelle relative al regime di procedibilità.File | Dimensione | Formato | |
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