L’allegata sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Milano, resa all’esito di giudizio abbreviato, si segnala per essere una delle prime ad applicare la nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotta dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) attraverso una revisione organica della disciplina della legge n. 689 del 1981 e l’introduzione del nuovo art. 20-bis c.p. Nel caso di specie, relativo a un procedimento per il delitto di atti persecutori, la pena di un anno e otto mesi di reclusione è stata sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all’art. 56 della l. n. 689/1981. La sentenza si segnala per la puntuale indicazione delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, che sembrano ricalcate in buona parte sulla prassi seguita dal tribunale di sorveglianza rispetto alla corrispondente misura alternativa alla detenzione. Si segnala altresì quale provvedimento adottato senza che si sia reso necessario l’intervento in udienza dell’UEPE: la pena-programma è stata costruita, nelle sue linee essenziali, attraverso le prescrizioni del giudice, che potranno essere integrate dal programma dell’UEPE ed essere modificate, se necessario, dal tribunale di sorveglianza.
Il giudice di cognizione torna ad essere giudice della pena: una prima condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2023:1(2023 Jan 24), pp. 71-73.
Il giudice di cognizione torna ad essere giudice della pena: una prima condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva
G.L. Gatta
2023
Abstract
L’allegata sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Milano, resa all’esito di giudizio abbreviato, si segnala per essere una delle prime ad applicare la nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, introdotta dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) attraverso una revisione organica della disciplina della legge n. 689 del 1981 e l’introduzione del nuovo art. 20-bis c.p. Nel caso di specie, relativo a un procedimento per il delitto di atti persecutori, la pena di un anno e otto mesi di reclusione è stata sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all’art. 56 della l. n. 689/1981. La sentenza si segnala per la puntuale indicazione delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, che sembrano ricalcate in buona parte sulla prassi seguita dal tribunale di sorveglianza rispetto alla corrispondente misura alternativa alla detenzione. Si segnala altresì quale provvedimento adottato senza che si sia reso necessario l’intervento in udienza dell’UEPE: la pena-programma è stata costruita, nelle sue linee essenziali, attraverso le prescrizioni del giudice, che potranno essere integrate dal programma dell’UEPE ed essere modificate, se necessario, dal tribunale di sorveglianza.File | Dimensione | Formato | |
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