È stata pubblicata, ed entrerà in vigore il 16 giugno 2023, la legge 24 maggio 2023, n. 60, recante “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”. Si tratta della prima legge approvata in questa legislatura su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il disegno di legge, già oggetto d’esame sulla nostra Rivista, fu presentato alla Camera all’inizio dell’anno quale risposta del Governo a notizie di cronaca e interventi sui media, anche da parte di addetti ai lavori, dai toni allarmistici. La polemica, come è noto ai lettori, riguardava l’estensione del regime di procedibilità a querela, realizzato dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) in relazione ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Tra questi, le lesioni lievi, la violenza privata, il sequestro di persona semplice, il furto aggravato. La querela, nota al sistema da sempre, anche per reati molto gravi, quale la violenza sessuale, è parsa ad alcuni, improvvisamente, un istituto indigesto, che espone la vittima a minacce e ritorsioni, pregiudica l’effettività della tutela penale e le esigenze cautelari. A tale ultimo proposito, a venire in rilievo è la regola (artt. 380, co. 3 e 381, co. 3 c.p.p), prevista anche nel previgente codice di rito, che subordina l’arresto in flagranza, tanto obbligatorio quanto facoltativo, alla presentazione della querela, anche in forma orale, da parte della persona offesa presente sul luogo: se la vittima non è presente, l’arresto non può essere effettuato. Quanto poi alle misure cautelari personali in corso all’entrata in vigore della riforma Cartabia, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 85, co. 2 d.lgs. n. 150/2022, introdotta dal Governo Meloni con il d.l. n. 162/2022, senza una querela presentata entro 20 giorni si sarebbe andati incontro a delle scarcerazioni. Il rumore mediatico, mai supportato da dati empirici, ha portato il Governo a intervenire con una legge che, si noti, entra in vigore sei mesi e mezzo dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia. E’ significativo che un Governo che adotta di media quattro decreti-legge al mese (Fonte: openopolis) non abbia ravvisato ragioni di necessità e urgenza per intervenire in materia di regime di procedibilità dei reati. E’ la dimostrazione che gli allarmi, lanciati anche da alcuni magistrati con interventi pubblici, erano del tutto eccessivi.

“Arresto in attesa della querela” e procedibilità d’ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di terrorismo. Pubblicata la l. n. 60/2023 / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2023:6(2023 Jun 05), pp. 1-11.

“Arresto in attesa della querela” e procedibilità d’ufficio per i reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di terrorismo. Pubblicata la l. n. 60/2023

G.L. Gatta
2023

Abstract

È stata pubblicata, ed entrerà in vigore il 16 giugno 2023, la legge 24 maggio 2023, n. 60, recante “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza”. Si tratta della prima legge approvata in questa legislatura su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il disegno di legge, già oggetto d’esame sulla nostra Rivista, fu presentato alla Camera all’inizio dell’anno quale risposta del Governo a notizie di cronaca e interventi sui media, anche da parte di addetti ai lavori, dai toni allarmistici. La polemica, come è noto ai lettori, riguardava l’estensione del regime di procedibilità a querela, realizzato dal d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) in relazione ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Tra questi, le lesioni lievi, la violenza privata, il sequestro di persona semplice, il furto aggravato. La querela, nota al sistema da sempre, anche per reati molto gravi, quale la violenza sessuale, è parsa ad alcuni, improvvisamente, un istituto indigesto, che espone la vittima a minacce e ritorsioni, pregiudica l’effettività della tutela penale e le esigenze cautelari. A tale ultimo proposito, a venire in rilievo è la regola (artt. 380, co. 3 e 381, co. 3 c.p.p), prevista anche nel previgente codice di rito, che subordina l’arresto in flagranza, tanto obbligatorio quanto facoltativo, alla presentazione della querela, anche in forma orale, da parte della persona offesa presente sul luogo: se la vittima non è presente, l’arresto non può essere effettuato. Quanto poi alle misure cautelari personali in corso all’entrata in vigore della riforma Cartabia, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 85, co. 2 d.lgs. n. 150/2022, introdotta dal Governo Meloni con il d.l. n. 162/2022, senza una querela presentata entro 20 giorni si sarebbe andati incontro a delle scarcerazioni. Il rumore mediatico, mai supportato da dati empirici, ha portato il Governo a intervenire con una legge che, si noti, entra in vigore sei mesi e mezzo dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia. E’ significativo che un Governo che adotta di media quattro decreti-legge al mese (Fonte: openopolis) non abbia ravvisato ragioni di necessità e urgenza per intervenire in materia di regime di procedibilità dei reati. E’ la dimostrazione che gli allarmi, lanciati anche da alcuni magistrati con interventi pubblici, erano del tutto eccessivi.
Querela, legge 60 2023; arresto e querela; querela e metodo mafioso; querela e finalità di terrorismo; condizioni di procedibilità; procedibilità a querela; riforma Cartabia
Settore IUS/17 - Diritto Penale
5-giu-2023
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/arresto-in-attesa-della-querela-e-procedibilita-dufficio-per-i-reati-aggravati-dal-metodo-mafioso-e-dalla-finalita-di-terrorismo-pubblicato-il-correttivo-nordio-l-n-60-2023
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