The paper examines the evolution of trade union’s legal action and its paradigm. After the Fascist period, the trade union’s legal action was rooted in Art. 2907, para. 1 of the Civil Code and read in the light of the principle whereby only the holder of the right has the power to bring legal action. The concept of collective interest has not played a particular role in the main theoretical framework, unlike in substantive labour law and administrative law. If the unfair labour practice procedure confirms this classic paradigm, collective discrimination and, more recently, the collective redress mechanism represent a change: the union can act to protect rights and interests of individual workers. The new class action is more complex. The potentialities and limits of the new procedural tools, with a particular focus on the problems of legal standing of Unions (currently conditioned by the requirement of registration in a Ministerial list), the procedural rules and the meaning of “commonality” of rights and interests, are also taken into account in the light of the recent order of the Court of Milan of 13 October 2022.

Il contributo esamina l’evoluzione dell’azione in giudizio del sindacato e del suo paradigma di riferimento. In particolare, soppresso l’ordinamento corporativo, l’azione in giudizio del sindacato è stata incardinata nell’art. 2907, co. 1 c.c. e letto alla luce del principio della coincidenza tra titolarità del diritto e titolarità dell’azione. Il concetto di interesse collettivo non ha giocato un ruolo particolare nelle principali elaborazioni teoriche a differenza di quanto avvenuto nel diritto del lavoro sostanziale e nel diritto amministrativo. Se la repressione della condotta antisindacale conferma il paradigma classico di riferimento, la discriminazione collettiva e, più di recente, l’inibitoria collettiva ne rappresentano un mutamento attribuendo al sindacato il diritto di agire iure proprio a tutela di interessi e diritti riferibili ai lavoratori. Più complessa è l’azione di classe risarcitoria. Le potenzialità e i limiti di questi nuovi strumenti processuali, con particolare riferimento alla legittimazione ad agire dei soggetti collettivi (allo stato subordinata al requisito dell’iscrizione in un apposito elenco), al rito sommario e al significato di “omogeneità” dei diritti e degli interessi, sono esaminati anche alla luce della recente ordinanza del Tribunale di Milano pronunciata il 13 ottobre 2022.

Class action: l'azione in giudizio del sindacato verso un cambio di paradigma = Class action: union’s legal action towards a paradigm shift / O. Razzolini. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - 42:1(2023), pp. 111-149.

Class action: l'azione in giudizio del sindacato verso un cambio di paradigma = Class action: union’s legal action towards a paradigm shift

O. Razzolini
2023

Abstract

The paper examines the evolution of trade union’s legal action and its paradigm. After the Fascist period, the trade union’s legal action was rooted in Art. 2907, para. 1 of the Civil Code and read in the light of the principle whereby only the holder of the right has the power to bring legal action. The concept of collective interest has not played a particular role in the main theoretical framework, unlike in substantive labour law and administrative law. If the unfair labour practice procedure confirms this classic paradigm, collective discrimination and, more recently, the collective redress mechanism represent a change: the union can act to protect rights and interests of individual workers. The new class action is more complex. The potentialities and limits of the new procedural tools, with a particular focus on the problems of legal standing of Unions (currently conditioned by the requirement of registration in a Ministerial list), the procedural rules and the meaning of “commonality” of rights and interests, are also taken into account in the light of the recent order of the Court of Milan of 13 October 2022.
Il contributo esamina l’evoluzione dell’azione in giudizio del sindacato e del suo paradigma di riferimento. In particolare, soppresso l’ordinamento corporativo, l’azione in giudizio del sindacato è stata incardinata nell’art. 2907, co. 1 c.c. e letto alla luce del principio della coincidenza tra titolarità del diritto e titolarità dell’azione. Il concetto di interesse collettivo non ha giocato un ruolo particolare nelle principali elaborazioni teoriche a differenza di quanto avvenuto nel diritto del lavoro sostanziale e nel diritto amministrativo. Se la repressione della condotta antisindacale conferma il paradigma classico di riferimento, la discriminazione collettiva e, più di recente, l’inibitoria collettiva ne rappresentano un mutamento attribuendo al sindacato il diritto di agire iure proprio a tutela di interessi e diritti riferibili ai lavoratori. Più complessa è l’azione di classe risarcitoria. Le potenzialità e i limiti di questi nuovi strumenti processuali, con particolare riferimento alla legittimazione ad agire dei soggetti collettivi (allo stato subordinata al requisito dell’iscrizione in un apposito elenco), al rito sommario e al significato di “omogeneità” dei diritti e degli interessi, sono esaminati anche alla luce della recente ordinanza del Tribunale di Milano pronunciata il 13 ottobre 2022.
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
2023
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