Nello spazio giudiziario europeo, in un contesto di crescente mobilità delle persone, ove l’esigenza della circolazione degli status personali attraverso i confini nazionali è sempre più sentita, il regola- mento (CE) n. 2201/2003 garantisce il riconoscimento automatico delle sentenze di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio rese dai giudici di uno Stato membro del- l’Unione. Tuttavia, la diffusione di nuove forme di divorzio privato e stragiudiziale rappresenta una sfida per quel regime. Il presente contributo intende tracciare il quadro e analizzare le difficoltà e i dubbi che si frappongono all’applicazione del citato regolamento alle nuove forme non giudiziali di scioglimento del matrimonio, con particolare riguardo agli accordi derivanti da negoziazione assistita o conclusi dinnanzi all’ufficiale di stato civile, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, come convertito dalla L. n. 162/2014, al fine di individuare il regime applicabile alla loro circolazione.

La circolazione degli accordi di negoziazione assistita e di altre forme di divorzio stragiudiziale in Europa / S. Bernasconi. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2019:3(2019), pp. 1-10.

La circolazione degli accordi di negoziazione assistita e di altre forme di divorzio stragiudiziale in Europa

S. Bernasconi
2019

Abstract

Nello spazio giudiziario europeo, in un contesto di crescente mobilità delle persone, ove l’esigenza della circolazione degli status personali attraverso i confini nazionali è sempre più sentita, il regola- mento (CE) n. 2201/2003 garantisce il riconoscimento automatico delle sentenze di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio rese dai giudici di uno Stato membro del- l’Unione. Tuttavia, la diffusione di nuove forme di divorzio privato e stragiudiziale rappresenta una sfida per quel regime. Il presente contributo intende tracciare il quadro e analizzare le difficoltà e i dubbi che si frappongono all’applicazione del citato regolamento alle nuove forme non giudiziali di scioglimento del matrimonio, con particolare riguardo agli accordi derivanti da negoziazione assistita o conclusi dinnanzi all’ufficiale di stato civile, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, come convertito dalla L. n. 162/2014, al fine di individuare il regime applicabile alla loro circolazione.
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
2019
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