Nella sentenza in commento la Corte di giustizia colloca il valore sociale dello sport nell'ambito dell'inte- resse generale, in base al quale si giustifica una deroga alle disposizioni del Trattato. In tal modo pare su- perato il pregresso orientamento che riconduceva il valore sociale nel quadro della c.d. specificità dello sport: ambito, quest'ultimo, riservato alla piena autonomia degli organismi sportivi e come tale sottratto alla applicazione dei principi stabiliti dai Trattati europei e quindi alla giurisdizione della Corte, salvi i casi di emersione e rilevanza del profilo economico dello sport medesimo. Oggi la Corte ritiene che il ruolo so- ciale dello sport non implichi una esenzione rispetto alla disciplina dei Trattati, quanto un'eccezione alla stessa disciplina. Infatti, quando un avvenimento sportivo è di particolare rilevanza per la società sussiste un motivo di pubblico interesse, idoneo a derogare alla disciplina delle libertà fondamentali e della libera concorrenza. Non si tratta quindi di sporting exemption, ma di sporting exception.
Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità? / G. Greco. - In: GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1591-559X. - 2014:8-9(2014), pp. 815-824.
Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?
G. Greco
2014
Abstract
Nella sentenza in commento la Corte di giustizia colloca il valore sociale dello sport nell'ambito dell'inte- resse generale, in base al quale si giustifica una deroga alle disposizioni del Trattato. In tal modo pare su- perato il pregresso orientamento che riconduceva il valore sociale nel quadro della c.d. specificità dello sport: ambito, quest'ultimo, riservato alla piena autonomia degli organismi sportivi e come tale sottratto alla applicazione dei principi stabiliti dai Trattati europei e quindi alla giurisdizione della Corte, salvi i casi di emersione e rilevanza del profilo economico dello sport medesimo. Oggi la Corte ritiene che il ruolo so- ciale dello sport non implichi una esenzione rispetto alla disciplina dei Trattati, quanto un'eccezione alla stessa disciplina. Infatti, quando un avvenimento sportivo è di particolare rilevanza per la società sussiste un motivo di pubblico interesse, idoneo a derogare alla disciplina delle libertà fondamentali e della libera concorrenza. Non si tratta quindi di sporting exemption, ma di sporting exception.Pubblicazioni consigliate
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