Con un decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent’anni viene rinviata al Parlamento un mese dopo l’approvazione e un giorno prima l’entrata in vigore. Non si era mai visto. L’adozione dell’odierno decreto-legge (d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6) comporta il rinvio al Parlamento per la conversione in legge, entro sessanta giorni; un rinvio che apre alla possibilità di emendamenti sul testo dell’intero decreto legislativo, al quale viene aggiunto un articolo finale (99-bis). La scelta tecnico-normativa di intervenire direttamente sul testo del d.lgs. n. 150/2022 comporta la possibilità che siano presentati in sede di conversione emendamenti allo stesso testo normativo modificato. Emendamenti la cui ammissibilità dovrà certo essere vagliata al metro dei regolamenti parlamentari. Resta il fatto che il complesso cantiere della riforma della giustizia penale viene riaperto con un coup de theatre dal nuovo Governo, approfittando della circostanza che il pur breve termine di vacatio legis del d.lgs. n. 150/2022, che ha iniziato a decorrere prima dell’insediamento del nuovo governo, si compirebbe domani. Un'ora prima della mezzanotte è apparso nella Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 162/2022, che all'art. 6 introduce nel d.lgs. n. 150/2022 un art. 99-bis dal seguente tenore: "il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022".
Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa? / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2022:10(2022 Oct 31), pp. 1-11.
Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?
G.L. Gatta
2022
Abstract
Con un decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent’anni viene rinviata al Parlamento un mese dopo l’approvazione e un giorno prima l’entrata in vigore. Non si era mai visto. L’adozione dell’odierno decreto-legge (d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6) comporta il rinvio al Parlamento per la conversione in legge, entro sessanta giorni; un rinvio che apre alla possibilità di emendamenti sul testo dell’intero decreto legislativo, al quale viene aggiunto un articolo finale (99-bis). La scelta tecnico-normativa di intervenire direttamente sul testo del d.lgs. n. 150/2022 comporta la possibilità che siano presentati in sede di conversione emendamenti allo stesso testo normativo modificato. Emendamenti la cui ammissibilità dovrà certo essere vagliata al metro dei regolamenti parlamentari. Resta il fatto che il complesso cantiere della riforma della giustizia penale viene riaperto con un coup de theatre dal nuovo Governo, approfittando della circostanza che il pur breve termine di vacatio legis del d.lgs. n. 150/2022, che ha iniziato a decorrere prima dell’insediamento del nuovo governo, si compirebbe domani. Un'ora prima della mezzanotte è apparso nella Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 162/2022, che all'art. 6 introduce nel d.lgs. n. 150/2022 un art. 99-bis dal seguente tenore: "il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022".| File | Dimensione | Formato | |
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