Corte di giustizia UE, Sez. III, 4-V-2017, causa C-315/15, M. Pešková e J. Peška c. Travel Service A.S. I ricorrenti nel procedimento principale avevano prenotato, presso la Travel Service, un volo Burgas / Ostrava, che rientrava in una sequenza programmata Praga / Burgas / Brno / Burgas / Ostrava. Durante la tratta Praga / Burgas si verificò un guasto tecnico che richiese un intervento con una durata di un’ora e quarantacinque minuti. Successivamente, all’atterraggio del volo Burgas / Brno, l’aeromobile entrò in collisione con un volatile; venne effettuato un controllo, in esito al quale non vennero riscontrati danni. Tuttavia, su richiesta del proprietario dell’aeromobile, un tecnico della Travel Service era stato inviato da Slany a Brno, per effettuare un ulteriore controllo; anche tale secondo controllo non riscontrò danni al motore o ad altre parti dell’aeromobile. L’aeromobile effettuò poi il volo Brno / Burgas ed infine il volo Burgas / Ostrava, utilizzato dai ricorrenti. I ricorrenti chiesero al Tribunale distrettuale di Praga il pagamento della compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di cui all’art. 7.1.a) del Regolamento (CE) n. 261/2004.

La collisione di un aeromobile con un volatile: sull’esclusione della responsabilità del vettore aereo per il ritardo dovuto a “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 5, terzo paragrafo, Regolamento n. 261/2004 / T. Bussani. - In: IL DIRITTO MARITTIMO. - ISSN 0012-348X. - 120 (Terza Serie):1(2018), pp. 113-121.

La collisione di un aeromobile con un volatile: sull’esclusione della responsabilità del vettore aereo per il ritardo dovuto a “circostanze eccezionali” ai sensi dell’art. 5, terzo paragrafo, Regolamento n. 261/2004

T. Bussani
2018

Abstract

Corte di giustizia UE, Sez. III, 4-V-2017, causa C-315/15, M. Pešková e J. Peška c. Travel Service A.S. I ricorrenti nel procedimento principale avevano prenotato, presso la Travel Service, un volo Burgas / Ostrava, che rientrava in una sequenza programmata Praga / Burgas / Brno / Burgas / Ostrava. Durante la tratta Praga / Burgas si verificò un guasto tecnico che richiese un intervento con una durata di un’ora e quarantacinque minuti. Successivamente, all’atterraggio del volo Burgas / Brno, l’aeromobile entrò in collisione con un volatile; venne effettuato un controllo, in esito al quale non vennero riscontrati danni. Tuttavia, su richiesta del proprietario dell’aeromobile, un tecnico della Travel Service era stato inviato da Slany a Brno, per effettuare un ulteriore controllo; anche tale secondo controllo non riscontrò danni al motore o ad altre parti dell’aeromobile. L’aeromobile effettuò poi il volo Brno / Burgas ed infine il volo Burgas / Ostrava, utilizzato dai ricorrenti. I ricorrenti chiesero al Tribunale distrettuale di Praga il pagamento della compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di cui all’art. 7.1.a) del Regolamento (CE) n. 261/2004.
diritto dei trasporti; circostanze eccezionali; Regolamento (CE) n. 261/2004; cancellazione del volo; ritardo del volo; responsabilità da ritardo; responsabilità del vettore; danno da ritardo; imputabilità del danno da ritardo; nozione di circostanze eccezionali.
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
Settore IUS/06 - Diritto della Navigazione
2018
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