The Supreme Court judgement tackles the contributory issue regarding the compensation for holidays not taken before its payment when two conditions simultaneously occurred: (i) the employ- ment relationship is still ongoing; (ii) a period of eighteen months is passed since the employee has been entitled to holidays (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003). According to the Supreme Court’s decision, the compensation’s amount for holiday not taken has to be considered a contribution base, even though the employee is still working for the employer. The legal reasoning relies on the general principle about the financing rules of the social security system.

La sentenza n. 26160/2020 in esame affronta la questione della assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell’importo corrispondente all’indennità per ferie non godute e non ancora monetiz- zata, in occasione di un rapporto di lavoro non cessato, allorché siano decorsi i diciotto mesi successivi dal momento di maturazione, da parte del lavoratore, del suddetto periodo di riposo (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003). Secondo la Suprema Corte, l’importo corrispondente all’indennità di ferie non godute costituisce base contributiva imponibile nell’ipotesi in cui siano decorsi i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione poiché, in applicazione del principio generale in tema di finanzia- mento del sistema previdenziale, la mancata cessazione del rapporto di lavoro non sospende l’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro.

L'I.N.P.S. non chiude per ferie! La mancata cessazione del rapporto non sospende i contributi previdenziali sull'indennità per ferie non godute / M.C. Degoli. - In: IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA. - ISSN 1591-4178. - 2021:10(2021 Oct), pp. 959-967.

L'I.N.P.S. non chiude per ferie! La mancata cessazione del rapporto non sospende i contributi previdenziali sull'indennità per ferie non godute

M.C. Degoli
2021

Abstract

The Supreme Court judgement tackles the contributory issue regarding the compensation for holidays not taken before its payment when two conditions simultaneously occurred: (i) the employ- ment relationship is still ongoing; (ii) a period of eighteen months is passed since the employee has been entitled to holidays (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003). According to the Supreme Court’s decision, the compensation’s amount for holiday not taken has to be considered a contribution base, even though the employee is still working for the employer. The legal reasoning relies on the general principle about the financing rules of the social security system.
La sentenza n. 26160/2020 in esame affronta la questione della assoggettabilità a contribuzione previdenziale dell’importo corrispondente all’indennità per ferie non godute e non ancora monetiz- zata, in occasione di un rapporto di lavoro non cessato, allorché siano decorsi i diciotto mesi successivi dal momento di maturazione, da parte del lavoratore, del suddetto periodo di riposo (art. 10, D.Lgs. n. 66/2003). Secondo la Suprema Corte, l’importo corrispondente all’indennità di ferie non godute costituisce base contributiva imponibile nell’ipotesi in cui siano decorsi i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione poiché, in applicazione del principio generale in tema di finanzia- mento del sistema previdenziale, la mancata cessazione del rapporto di lavoro non sospende l’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro.
ferie; mancato godimento; decorrenza termine diciotto mesi dalla maturazione; indennità sostitutiva; obbligo contributivo; mancata cessazione del rapporto di lavoro
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
ott-2021
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