Gli effetti patrimoniali del divorzio consistono principalmente nel diritto dell’ex coniuge più debole a percepire l’assegno periodico disciplinato dall’art. 5 comma 6 l. div.. A questo si affiancano il diritto alla pensione di reversibilità (art. 9 l. div), il diritto all’assegno a carico dell’eredità (art. 9 bis l. div.), nonché il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto spettante all’altro ex coniuge (art. 12 bis l. div.). Questi istituti appaiono oggi inadeguati a realizzare una equa ridistribuzione delle risorse tra gli ex coniugi dopo il fallimento del matrimonio. L’assegno di divorzio, in particolare, è un istituto concepito mezzo secolo fa, pensato come proiezione, dopo il matrimonio, della solidarietà coniugale, come una sorta di ultimo baluardo dell’indissolubilità del vincolo. Tale concezione appare oggi insufficiente ed inadeguata. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2018, hanno fatto uno sforzo notevole per modernizzare il sistema piegando l’assegno divorzile dalla sua originaria vocazione assistenziale, verso una nuova funzione compensativa. Una riforma legislativa è peraltro indifferibile. Questa dovrebbe portare ad affermare l’esclusiva funzione compensativa degli effetti patrimoniali del divorzio. Sono maturi i tempi per affermare che lo strumento principale per realizzare tale funzione compensativa è il versamento di una somma in un’unica soluzione a favore del coniuge che si è sacrificato a favore della famiglia durante il matrimonio.
Divorzio (effetti patrimoniali) / C. Rimini - In: Enciclopedia del diritto : i tematici. 4: Famiglia / [a cura di] F. Macario. - Milano : Giuffrè, 2022. - ISBN 9788828831945. - pp. 281-331
Divorzio (effetti patrimoniali)
C. Rimini
2022
Abstract
Gli effetti patrimoniali del divorzio consistono principalmente nel diritto dell’ex coniuge più debole a percepire l’assegno periodico disciplinato dall’art. 5 comma 6 l. div.. A questo si affiancano il diritto alla pensione di reversibilità (art. 9 l. div), il diritto all’assegno a carico dell’eredità (art. 9 bis l. div.), nonché il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto spettante all’altro ex coniuge (art. 12 bis l. div.). Questi istituti appaiono oggi inadeguati a realizzare una equa ridistribuzione delle risorse tra gli ex coniugi dopo il fallimento del matrimonio. L’assegno di divorzio, in particolare, è un istituto concepito mezzo secolo fa, pensato come proiezione, dopo il matrimonio, della solidarietà coniugale, come una sorta di ultimo baluardo dell’indissolubilità del vincolo. Tale concezione appare oggi insufficiente ed inadeguata. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2018, hanno fatto uno sforzo notevole per modernizzare il sistema piegando l’assegno divorzile dalla sua originaria vocazione assistenziale, verso una nuova funzione compensativa. Una riforma legislativa è peraltro indifferibile. Questa dovrebbe portare ad affermare l’esclusiva funzione compensativa degli effetti patrimoniali del divorzio. Sono maturi i tempi per affermare che lo strumento principale per realizzare tale funzione compensativa è il versamento di una somma in un’unica soluzione a favore del coniuge che si è sacrificato a favore della famiglia durante il matrimonio.Pubblicazioni consigliate
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