Starting from the debate on the doubling of the sanctions between criminal and regulatory proceedings, the paper analyses whether the typical guarantees of criminal jurisdiction granted in the finding of the fact must be granted in non-criminal proceedings aimed to the application of sanctions as well. This must be referred to the adversarial principle both as a method of participation in the gathering of evidence – able to ensure the highest standard of quality in the finding of the facts – and as a fundamental part of the defendant’s right of defence. The paper evaluates if the application of the principle in regulatory proceedings (such as the ones conducted by Bank of Italy or CONSOB, for instance) must be regarded as mandatory, in the light of the law provided both by internal norms of constitutional rank and by international obligations deriving from the European Convention of Human Rights. Indeed, if the jurisprudence of the Strasbourg Court itself recognizes that a sanction applied at the end of a non-criminal proceeding can have a substantial criminal nature, the method for the finding of the fact in non-criminal proceedings cannot be less guaranteed than in the criminal ones.

Prendendo spunto dall’acceso dibattito che ha animato gli interpreti a proposito della duplicazione delle sanzioni, in sede penale ed amministrativa, viene da domandarsi se, sul piano dell’accertamento del fatto, le garanzie tipiche della giurisdizione penale debbano essere attuate anche nel procedimento sanzionatorio extrapenale. Si pensi in particolare al principio del contraddittorio, inteso come metodo di partecipazione dialettica alla formazione della prova, in grado di assicurare il miglior risultato possibile in termini di qualità dell’accertamento, nonché come componente fondamentale del diritto di difesa dell’accusato. Occorre comprendere se il riconoscimento del principio nei procedimenti “ispettivi” (della specie, ad esempio, di quelli condotti dalla Banca d’Italia o dalla Consob), debba ritenersi imposto alla luce del sistema delle fonti non soltanto interne di rango costituzionale, ma anche sulla base dei vincoli di natura sovranazionale derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Del resto, se proprio dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo viene riconosciuto che la sanzione applicata all’esito del procedimento extrapenale, possa avere natura sostanzialmente penale, non si giustifica un approccio meno garantistico – rispetto a quello del processo penale – nell’accertamento del fatto.

I confini di applicazione del principio del contraddittorio in sede extrapenale / G. Caneschi. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2240-7618. - 2016:2(2016), pp. 114-124.

I confini di applicazione del principio del contraddittorio in sede extrapenale

G. Caneschi
2016

Abstract

Starting from the debate on the doubling of the sanctions between criminal and regulatory proceedings, the paper analyses whether the typical guarantees of criminal jurisdiction granted in the finding of the fact must be granted in non-criminal proceedings aimed to the application of sanctions as well. This must be referred to the adversarial principle both as a method of participation in the gathering of evidence – able to ensure the highest standard of quality in the finding of the facts – and as a fundamental part of the defendant’s right of defence. The paper evaluates if the application of the principle in regulatory proceedings (such as the ones conducted by Bank of Italy or CONSOB, for instance) must be regarded as mandatory, in the light of the law provided both by internal norms of constitutional rank and by international obligations deriving from the European Convention of Human Rights. Indeed, if the jurisprudence of the Strasbourg Court itself recognizes that a sanction applied at the end of a non-criminal proceeding can have a substantial criminal nature, the method for the finding of the fact in non-criminal proceedings cannot be less guaranteed than in the criminal ones.
Prendendo spunto dall’acceso dibattito che ha animato gli interpreti a proposito della duplicazione delle sanzioni, in sede penale ed amministrativa, viene da domandarsi se, sul piano dell’accertamento del fatto, le garanzie tipiche della giurisdizione penale debbano essere attuate anche nel procedimento sanzionatorio extrapenale. Si pensi in particolare al principio del contraddittorio, inteso come metodo di partecipazione dialettica alla formazione della prova, in grado di assicurare il miglior risultato possibile in termini di qualità dell’accertamento, nonché come componente fondamentale del diritto di difesa dell’accusato. Occorre comprendere se il riconoscimento del principio nei procedimenti “ispettivi” (della specie, ad esempio, di quelli condotti dalla Banca d’Italia o dalla Consob), debba ritenersi imposto alla luce del sistema delle fonti non soltanto interne di rango costituzionale, ma anche sulla base dei vincoli di natura sovranazionale derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Del resto, se proprio dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo viene riconosciuto che la sanzione applicata all’esito del procedimento extrapenale, possa avere natura sostanzialmente penale, non si giustifica un approccio meno garantistico – rispetto a quello del processo penale – nell’accertamento del fatto.
DIRITTI UMANI; PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO; PROCEDIMENTI EXTRA-PENALI; DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
2016
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/caneschi_2_16.pdf
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