While the dialogue among Courts is becoming increasingly more fruitful in the domain of protection of human rights, this leads to believe that it has by now become inevitable to acknowledge an adequate standard of procedural guarantees also in administrative punitive proceedings. The European Court of Justice seems to move in this direction as it has granted the right to silence in proceedings concerning administrative offences that may result in the enforcement of substantially criminal sanctions, according to the well-known definition based on the Engel criteria. However, such opening should not be deemed to imply the authorization — as a result of that very protection — to use, for evidentiary purposes in the criminal trial, any statement made during the administrative phase.

Sempre più proficuo sul piano della tutela dei diritti fondamentali, il dialogo tra le Corti alimenta l’idea che sia diventato ormai ineludibile il riconoscimento di uno standard adeguato di garanzie processuali anche nei procedimenti amministrativi “punitivi”. In questa direzione sembra muoversi la Corte di giustizia che ha affermato il diritto al silenzio nelle procedure di accertamento di illeciti amministrativi suscettibili di sfociare nell’applicazione di sanzioni di carattere sostanzialmente penale, secondo la nota definizione ricavabile dai criteri Engel. Occorre tuttavia considerare che una simile apertura non deve portare a ritenere autorizzato — quale effetto di quella stessa tutela — l’ingresso a fini probatori nel processo penale delle dichiarazioni eventualmente rese nella fase amministrativa.

La Corte di Giustizia sul diritto al silenzio: un primo passo verso il "giusto procedimento" amministrativo punitivo / G. Caneschi. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 2021:2(2021), pp. 561-601.

La Corte di Giustizia sul diritto al silenzio: un primo passo verso il "giusto procedimento" amministrativo punitivo

G. Caneschi
2021

Abstract

While the dialogue among Courts is becoming increasingly more fruitful in the domain of protection of human rights, this leads to believe that it has by now become inevitable to acknowledge an adequate standard of procedural guarantees also in administrative punitive proceedings. The European Court of Justice seems to move in this direction as it has granted the right to silence in proceedings concerning administrative offences that may result in the enforcement of substantially criminal sanctions, according to the well-known definition based on the Engel criteria. However, such opening should not be deemed to imply the authorization — as a result of that very protection — to use, for evidentiary purposes in the criminal trial, any statement made during the administrative phase.
Sempre più proficuo sul piano della tutela dei diritti fondamentali, il dialogo tra le Corti alimenta l’idea che sia diventato ormai ineludibile il riconoscimento di uno standard adeguato di garanzie processuali anche nei procedimenti amministrativi “punitivi”. In questa direzione sembra muoversi la Corte di giustizia che ha affermato il diritto al silenzio nelle procedure di accertamento di illeciti amministrativi suscettibili di sfociare nell’applicazione di sanzioni di carattere sostanzialmente penale, secondo la nota definizione ricavabile dai criteri Engel. Occorre tuttavia considerare che una simile apertura non deve portare a ritenere autorizzato — quale effetto di quella stessa tutela — l’ingresso a fini probatori nel processo penale delle dichiarazioni eventualmente rese nella fase amministrativa.
diritto al silenzio; silenzio; garanzie individuali; diritto di difesa; corte di giustizia; corte costituzionale; diritti fondamentali; procedimenti amministrativi sanzionatori
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
2021
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