Per quanto formalmente fondata sulla libertà di prestare servizi delle imprese che distaccano i propri dipendenti oltre frontiera, la disciplina del distacco deve oggi essere intesa, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, come volta ad assicurare, ben più decisamente e convintamente che nel passato, anche la tutela dei lavoratori subordinati coinvolti nel distacco. Nel confronto fra quest’ultima e la garanzia degli interessi delle imprese distaccanti, infatti, la riforma dei Trattati istitutivi attuata con il Trattato di Lisbona e, in particolare, l’introduzione della cosiddetta clausola trasversale di protezione sociale di cui all’art. 9 TFUE sono infatti idonee, secondo i giudici di Lussemburgo, a imporre, sia al legislatore degli Stati membri che, eventualmente in sede di applicazione concreta del relativo regime, ai giudici nazionali, una valutazione sulla proporzionalità tesa a maggiormente privilegiare l’interesse generale della tutela del lavoratore distaccato. Se la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia deve dirsi già da tempo sorta di sede naturale per l’edificazione di un mercato interno nel quale convivano esigenze di tutela di interessi non esclusivamente legati all’integrazione economica, le recenti pronunce in tema di distacco paiono ancor più consolidare tale prospettiva ancorandola saldamente alla (nuova) base normativa costituita dagli esiti della revisione dei Trattati operata a Lisbona.

Il distacco nella giurisprudenza della Corte di giustizia: quale equilibrio fra libera circolazione dei servizi e tutela dei lavoratori? / D. Diverio. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE. - ISSN 1720-562X. - 2022:3(2022), pp. 489-509. [10.3241/105244]

Il distacco nella giurisprudenza della Corte di giustizia: quale equilibrio fra libera circolazione dei servizi e tutela dei lavoratori?

D. Diverio
2022

Abstract

Per quanto formalmente fondata sulla libertà di prestare servizi delle imprese che distaccano i propri dipendenti oltre frontiera, la disciplina del distacco deve oggi essere intesa, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, come volta ad assicurare, ben più decisamente e convintamente che nel passato, anche la tutela dei lavoratori subordinati coinvolti nel distacco. Nel confronto fra quest’ultima e la garanzia degli interessi delle imprese distaccanti, infatti, la riforma dei Trattati istitutivi attuata con il Trattato di Lisbona e, in particolare, l’introduzione della cosiddetta clausola trasversale di protezione sociale di cui all’art. 9 TFUE sono infatti idonee, secondo i giudici di Lussemburgo, a imporre, sia al legislatore degli Stati membri che, eventualmente in sede di applicazione concreta del relativo regime, ai giudici nazionali, una valutazione sulla proporzionalità tesa a maggiormente privilegiare l’interesse generale della tutela del lavoratore distaccato. Se la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia deve dirsi già da tempo sorta di sede naturale per l’edificazione di un mercato interno nel quale convivano esigenze di tutela di interessi non esclusivamente legati all’integrazione economica, le recenti pronunce in tema di distacco paiono ancor più consolidare tale prospettiva ancorandola saldamente alla (nuova) base normativa costituita dagli esiti della revisione dei Trattati operata a Lisbona.
Diritto dell'Unione europea; mercato interno; distacco dei lavoratori; libera prestazione dei servizi; politica sociale dell'Unione
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
2022
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