Nel presente contributo il tema delle società legali è stato esaminato tenendo conto della normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 in tema di società a partecipazione pubblica, contenente disposizioni che, in quanto compatibili, integrano le disposizioni di carattere singolare di disciplina di tali società. Hanno, inoltre, costituito oggetto di specifica considerazione le più rilevanti discipline speciali applicabili alle società legali a partecipazione pubblica maggioritaria o di controllo. Inoltre, dopo aver delineato il quadro delle disposizioni speciali applicabili alle società legali è stata approfondita la questione se possa o meno pervenirsi in sede interpretativa a (ri)qualificare tali enti societari come enti sostanzialmente pubblici sulla base di una serie di indici, che tutt’ora sono considerati da una parte della dottrina e della giurisprudenza, rivelatori della natura pubblicistica di un ente. Si è rilevato, tuttavia, come sembrino aver perso consistenza gli argomenti utilizzati da una parte della dottrina e della giurisprudenza al fine di dedurre, attraverso indici rivelatori, la natura pubblicistica di enti societari legali. Peraltro, anche quelle ricostruzioni che (ri)qualificano in via interpretativa certi enti societari come enti sostanzialmente pubblici non hanno mai precisato quali frammenti di disciplina o principi pubblicistici dovrebbero trovare applicazione nei confronti dei medesimi, come conseguenza di detta (ri)qualificazione. La sottoposizione delle società legali al rispetto di disposizioni o di frammenti di discipline speciali concepite per essere applicate ad amministrazioni pubbliche – da ricollegare a precise scelte del legislatore – comporta la procedimentalizzazione delle relative attività o la necessaria cura di interessi pubblici, ma non determina alcun mutamento della natura giuridica del soggetto. Operazioni ermeneutiche che pretendono, invece, di ricavare indici rivelatori dall’applicazione di regole pubblicistiche non sembrano tener adeguatamente conto del fatto che il concetto di autorità amministrativa o pubblica, che varia a seconda delle normative di riferimento, appare riferibile anche ad enti societari il cui momento genetico e la cui organizzazione costituiscono espressione di autonomia privata. Occorre dunque prendere atto che il regime speciale della/e attività di enti societari privati, nonché quello dei beni pubblici ai medesimi trasferiti in proprietà appaiono ormai del tutto slegati dalla natura giuridica dell’ente, di tal che non sembra che tali regimi giuridici possano trovare fondamento nella sussistenza di elementi che denotano consistenti alterazioni, sul piano dell’organizzazione e del funzionamento, rispetto al modello societario tipico, da cui si ritiene sia desumibile la natura sostanzialmente pubblica di tali enti. Deve, in altri termini, constatarsi come il diritto positivo, introducendo significative deroghe, possa variamente plasmare, in uno con il regime delle attività e dei beni pubblici, nonché delle modalità di costituzione del rapporto di lavoro dei dipendenti, anche aspetti che attengono all’organizzazione di enti societari istituiti con (o in base ad) un atto legislativo, senza che ciò comporti l’applicazione ai medesimi enti di uno statuto mutuato da quello di un qualche ente pubblico economico o meno. Se il regime speciale della/e attività, nonché dei beni di un ente societario deve essere desunto dalla disciplina positiva, l’applicazione di ulteriori regole pubblicistiche, in ragione della (ri)qualificazione dell’ente societario come ente sostanzialmente pubblico, finisce per costituire un’operazione interpretativa opinabile, anche in ragione del fatto che non tiene conto della clausola generale di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016. Tale criterio-principio impone di considerare tutte le disposizioni di carattere speciale/singolare applicabili alle società a partecipazione pubblica come norme di stretta interpretazione, con la conseguenza che, per tutto quanto non sia stabilito dalle stesse disposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato.
Le società legali / A. Maltoni - In: Trattato delle Società. 4 / [a cura di] V. Donativi. - [s.l] : Utet, 2022. - ISBN 978-88-598-2614-9. - pp. 617-677
Le società legali
A. Maltoni
2022
Abstract
Nel presente contributo il tema delle società legali è stato esaminato tenendo conto della normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 in tema di società a partecipazione pubblica, contenente disposizioni che, in quanto compatibili, integrano le disposizioni di carattere singolare di disciplina di tali società. Hanno, inoltre, costituito oggetto di specifica considerazione le più rilevanti discipline speciali applicabili alle società legali a partecipazione pubblica maggioritaria o di controllo. Inoltre, dopo aver delineato il quadro delle disposizioni speciali applicabili alle società legali è stata approfondita la questione se possa o meno pervenirsi in sede interpretativa a (ri)qualificare tali enti societari come enti sostanzialmente pubblici sulla base di una serie di indici, che tutt’ora sono considerati da una parte della dottrina e della giurisprudenza, rivelatori della natura pubblicistica di un ente. Si è rilevato, tuttavia, come sembrino aver perso consistenza gli argomenti utilizzati da una parte della dottrina e della giurisprudenza al fine di dedurre, attraverso indici rivelatori, la natura pubblicistica di enti societari legali. Peraltro, anche quelle ricostruzioni che (ri)qualificano in via interpretativa certi enti societari come enti sostanzialmente pubblici non hanno mai precisato quali frammenti di disciplina o principi pubblicistici dovrebbero trovare applicazione nei confronti dei medesimi, come conseguenza di detta (ri)qualificazione. La sottoposizione delle società legali al rispetto di disposizioni o di frammenti di discipline speciali concepite per essere applicate ad amministrazioni pubbliche – da ricollegare a precise scelte del legislatore – comporta la procedimentalizzazione delle relative attività o la necessaria cura di interessi pubblici, ma non determina alcun mutamento della natura giuridica del soggetto. Operazioni ermeneutiche che pretendono, invece, di ricavare indici rivelatori dall’applicazione di regole pubblicistiche non sembrano tener adeguatamente conto del fatto che il concetto di autorità amministrativa o pubblica, che varia a seconda delle normative di riferimento, appare riferibile anche ad enti societari il cui momento genetico e la cui organizzazione costituiscono espressione di autonomia privata. Occorre dunque prendere atto che il regime speciale della/e attività di enti societari privati, nonché quello dei beni pubblici ai medesimi trasferiti in proprietà appaiono ormai del tutto slegati dalla natura giuridica dell’ente, di tal che non sembra che tali regimi giuridici possano trovare fondamento nella sussistenza di elementi che denotano consistenti alterazioni, sul piano dell’organizzazione e del funzionamento, rispetto al modello societario tipico, da cui si ritiene sia desumibile la natura sostanzialmente pubblica di tali enti. Deve, in altri termini, constatarsi come il diritto positivo, introducendo significative deroghe, possa variamente plasmare, in uno con il regime delle attività e dei beni pubblici, nonché delle modalità di costituzione del rapporto di lavoro dei dipendenti, anche aspetti che attengono all’organizzazione di enti societari istituiti con (o in base ad) un atto legislativo, senza che ciò comporti l’applicazione ai medesimi enti di uno statuto mutuato da quello di un qualche ente pubblico economico o meno. Se il regime speciale della/e attività, nonché dei beni di un ente societario deve essere desunto dalla disciplina positiva, l’applicazione di ulteriori regole pubblicistiche, in ragione della (ri)qualificazione dell’ente societario come ente sostanzialmente pubblico, finisce per costituire un’operazione interpretativa opinabile, anche in ragione del fatto che non tiene conto della clausola generale di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016. Tale criterio-principio impone di considerare tutte le disposizioni di carattere speciale/singolare applicabili alle società a partecipazione pubblica come norme di stretta interpretazione, con la conseguenza che, per tutto quanto non sia stabilito dalle stesse disposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato.Pubblicazioni consigliate
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