Dopo aver indicato che si sono affermati due diversi modi di concepire il ruolo dei pubblici poteri in relazione alla smart city o per meglio dire due modelli (i.e. quello statunitense e quello europeo) si è evidenziato come nell’ordinamento italiano l’approccio seguito finora sia stato soprattutto di tipo top-down, come si evince, per un verso, dall’istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale, dal ruolo assegnato al Comitato tecnico delle comunità intelligenti, per l’altro, dall’obbligo di inserire nella programmazione la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi infrastrutturali, nonché, più in generale, dalle funzioni attribuite ai competenti enti territoriali in tema di governo del territorio e di tutela dell’ambiente. E' stato poi evidenziato come il tema degli investimenti pubblici evochi soprattutto l’impegno economico-finanziario che enti pubblici, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche possono mettere in campo, per la realizzazione e la gestione di nuove infrastrutture o nuovi servizi per i cittadini, infrastrutture che debbono essere preventivamente programmate e finanziate. Si è altresì osservato come Il tema del finanziamento appaia centrale, non soltanto perché la realizzazione di infrastrutture ha sempre comportato l’impiego di rilevanti risorse pubbliche, ma anche in ragione del particolare favor riservato dal diritto europeo agli investimenti (rilevanti appaiono soprattutto quelli destinati alle infrastrutture), quand’anche siano finanziati in disavanzo. Inoltre, si è sottolineato, per un verso, come una particolare attenzione debba essere rivolta, con riferimento alla smart city/community, alla nuova definizione di infrastruttura di cui all’art. 2, comma 2, decreto del MEF 26 novembre 2010, che unifica i concetti di opera pubblica e di servizio pubblico, per l'altro, che se le smart city debbono coniugare in “un unico modello urbano tutela dell’ambiente, efficienza energetica e sostenibilità economica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone che vi abitano e creare nuovi servizi per i cittadini e per le Pubbliche Amministrazioni” , attraverso l’utilizzo delle tecnologie, appare inevitabile che si proceda ad un complessivo ripensamento di quali e quante infrastrutture debbano essere realizzate al fine di soddisfare i nuovi bisogni individuali e collettivi dei cittadini.

Investimenti e strumenti di investimento pubblici per la smart city / A. Maltoni, A. Venturi - In: Smart city : L’evoluzione di un’idea / [a cura di] G. F. Ferrari. - [s.l] : Mimesis, 2020. - ISBN 978-88-5756-659-7. - pp. 455-480

Investimenti e strumenti di investimento pubblici per la smart city

A. Maltoni;
2020

Abstract

Dopo aver indicato che si sono affermati due diversi modi di concepire il ruolo dei pubblici poteri in relazione alla smart city o per meglio dire due modelli (i.e. quello statunitense e quello europeo) si è evidenziato come nell’ordinamento italiano l’approccio seguito finora sia stato soprattutto di tipo top-down, come si evince, per un verso, dall’istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale, dal ruolo assegnato al Comitato tecnico delle comunità intelligenti, per l’altro, dall’obbligo di inserire nella programmazione la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi infrastrutturali, nonché, più in generale, dalle funzioni attribuite ai competenti enti territoriali in tema di governo del territorio e di tutela dell’ambiente. E' stato poi evidenziato come il tema degli investimenti pubblici evochi soprattutto l’impegno economico-finanziario che enti pubblici, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche possono mettere in campo, per la realizzazione e la gestione di nuove infrastrutture o nuovi servizi per i cittadini, infrastrutture che debbono essere preventivamente programmate e finanziate. Si è altresì osservato come Il tema del finanziamento appaia centrale, non soltanto perché la realizzazione di infrastrutture ha sempre comportato l’impiego di rilevanti risorse pubbliche, ma anche in ragione del particolare favor riservato dal diritto europeo agli investimenti (rilevanti appaiono soprattutto quelli destinati alle infrastrutture), quand’anche siano finanziati in disavanzo. Inoltre, si è sottolineato, per un verso, come una particolare attenzione debba essere rivolta, con riferimento alla smart city/community, alla nuova definizione di infrastruttura di cui all’art. 2, comma 2, decreto del MEF 26 novembre 2010, che unifica i concetti di opera pubblica e di servizio pubblico, per l'altro, che se le smart city debbono coniugare in “un unico modello urbano tutela dell’ambiente, efficienza energetica e sostenibilità economica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone che vi abitano e creare nuovi servizi per i cittadini e per le Pubbliche Amministrazioni” , attraverso l’utilizzo delle tecnologie, appare inevitabile che si proceda ad un complessivo ripensamento di quali e quante infrastrutture debbano essere realizzate al fine di soddisfare i nuovi bisogni individuali e collettivi dei cittadini.
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2020
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