Muovendo dalla considerazione che in un parere dell’AGCM del 2017 era stato evidenziato come costituisse un ostacolo alla configurazione di un controllo analogo la mancanza di specifiche disposizioni rivolte a garantire all’ente affidante effettivi poteri di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo, è stato posto in rilievo come dall’esame degli statuti delle società in house sia emerso che frequentemente in tali società, in base ad apposite clausole statutarie, sono attribuiti ad alcuni o a tutti i soci pubblici i poteri di nomina e revoca in via diretta, ex art. 2449, comma 1 c.c. Un importante riferimento all’art. 2449 c.c. è contenuto nell’art. 9, comma 7, TUSPP. Sono state in particolare indicate le ragioni che, sul piano giuridico, inducono, alla luce della nuova disciplina contenuta nell’art. 9, commi 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, a qualificare in senso pubblicistico i poteri di nomina e di revoca ex art. 2449, commi 1 e 2 c.c. Si è, in particolare, evidenziato, come sia stato configurato dalla normativa del 2016 un rapporto di presupposizione tra l’atto della p.a. di nomina o di revoca e il susseguente atto societario e come detti atti delle amministrazioni siano ascrivibili alla categoria degli atti “prodromici” a regime amministrativo. Inoltre, si è rilevato come, con riguardo alle controversie attinenti alle ipotesi di revoca in via diretta di amministratori, sia configurabile un riparto di giurisdizione ed è stato approfondito il sindacato svolto, rispettivamente dal g.a. e dal g.o. Si sono poi illustrate le ragioni che, sul piano dell'analisi giuridica, inducono a ritenere non condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che, con riguardo ai casi di revoca, ex art. 50, commi 7 e 8, d.lgs. n. 267/2000, delinea una nuova ipotesi di spoil system ogni qual volta si proceda al rinnovo degli organi di governo dell’ente locale, Infine, si è affrontato il tema della c.d. prorogatio degli organi di amministrazione e di controllo di società in house, ex art. 11, comma 15, d.lgs. n. 175/2016, rilevando come la normativa in tema di prorogatio debba ritenersi applicabile non soltanto alle società in house, ma anche a quelle in controllo pubblico, purché nelle stesse la partecipazione pubblica risulti maggioritaria.

Nomina, revoca e prorogatio degli amministratori / A. Maltoni - In: Le società in house / [a cura di] M. Antonioli, A. Bellavista, M. Corradino, V. Donativi, F. Fracchia, S. Glinianski, A. Maltoni. - Napoli : Editoriale Scientifica, 2020. - ISBN 978-88-9391-803-9. - pp. 293-321

Nomina, revoca e prorogatio degli amministratori

A. Maltoni
2020

Abstract

Muovendo dalla considerazione che in un parere dell’AGCM del 2017 era stato evidenziato come costituisse un ostacolo alla configurazione di un controllo analogo la mancanza di specifiche disposizioni rivolte a garantire all’ente affidante effettivi poteri di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo, è stato posto in rilievo come dall’esame degli statuti delle società in house sia emerso che frequentemente in tali società, in base ad apposite clausole statutarie, sono attribuiti ad alcuni o a tutti i soci pubblici i poteri di nomina e revoca in via diretta, ex art. 2449, comma 1 c.c. Un importante riferimento all’art. 2449 c.c. è contenuto nell’art. 9, comma 7, TUSPP. Sono state in particolare indicate le ragioni che, sul piano giuridico, inducono, alla luce della nuova disciplina contenuta nell’art. 9, commi 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, a qualificare in senso pubblicistico i poteri di nomina e di revoca ex art. 2449, commi 1 e 2 c.c. Si è, in particolare, evidenziato, come sia stato configurato dalla normativa del 2016 un rapporto di presupposizione tra l’atto della p.a. di nomina o di revoca e il susseguente atto societario e come detti atti delle amministrazioni siano ascrivibili alla categoria degli atti “prodromici” a regime amministrativo. Inoltre, si è rilevato come, con riguardo alle controversie attinenti alle ipotesi di revoca in via diretta di amministratori, sia configurabile un riparto di giurisdizione ed è stato approfondito il sindacato svolto, rispettivamente dal g.a. e dal g.o. Si sono poi illustrate le ragioni che, sul piano dell'analisi giuridica, inducono a ritenere non condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che, con riguardo ai casi di revoca, ex art. 50, commi 7 e 8, d.lgs. n. 267/2000, delinea una nuova ipotesi di spoil system ogni qual volta si proceda al rinnovo degli organi di governo dell’ente locale, Infine, si è affrontato il tema della c.d. prorogatio degli organi di amministrazione e di controllo di società in house, ex art. 11, comma 15, d.lgs. n. 175/2016, rilevando come la normativa in tema di prorogatio debba ritenersi applicabile non soltanto alle società in house, ma anche a quelle in controllo pubblico, purché nelle stesse la partecipazione pubblica risulti maggioritaria.
Nomina, Revoca, art. 2449 c.c., atto amministrativo, art. 9 d. lgs. 175/2016
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2020
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