Dopo aver svolto alcune osservazioni introduttive in ordine ad alcune decisioni della Corte costituzionale che considerano legittime le scelte del legislatore di individuare ipotesi di esercizio privato di pubbliche funzioni, viene posto in rilievo come sia da tempo in atto la tendenza della giurisprudenza, soprattutto amministrativa, a riqualificare in senso pubblicistico sia enti privatizzati che continuano a presentare anomalie di struttura e di funzionamento – che ne comprimono l’autonomia privata e prefigurano uno stretto legame con gli enti pubblici controllanti – sia soggetti privati che presentino i requisiti, individuati dal diritto comunitario, per la qualificazione come organismi di diritto pubblico nell’affidamento di appalti pubblici. Si rileva, inoltre, come questa tendenza sia rinvenibile anche in alcune decisione del giudice delle leggi. Si evidenziano poi le ragioni che inducono a ritenere non convincenti le argomentazioni, ricollegabili agli esaminati orientamenti del giudice amministrativo e del giudice delle leggi in ordine alla riqualificabilità in termini pubblicistici di enti privati, sostenute dal Consiglio del Consiglio di Stato in una decisione del 2006 riguardante la società di cartolarizzazione di immobili pubblici SCIP Srl. Infine, si traggono alcune considerazioni conclusive in ordine non soltanto al frammentato quadro della giurisprudenza, ma anche alla non applicabilità a soggetti privati, equiparati soltanto dal punto di vista funzionale ad amministrazioni pubbliche, di regole e principi riferibili ad organizzazioni amministrative.

Enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza ed enti equiparati alla p.a. sul piano funzionale. I privati esercenti attività amministrative dopo la riforma della l. n.241/90 / A. Maltoni. - In: SERVIZI PUBBLICI E APPALTI. - ISSN 1825-0408. - 3:(2006), pp. 333-352.

Enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza ed enti equiparati alla p.a. sul piano funzionale. I privati esercenti attività amministrative dopo la riforma della l. n.241/90

A. Maltoni
2006

Abstract

Dopo aver svolto alcune osservazioni introduttive in ordine ad alcune decisioni della Corte costituzionale che considerano legittime le scelte del legislatore di individuare ipotesi di esercizio privato di pubbliche funzioni, viene posto in rilievo come sia da tempo in atto la tendenza della giurisprudenza, soprattutto amministrativa, a riqualificare in senso pubblicistico sia enti privatizzati che continuano a presentare anomalie di struttura e di funzionamento – che ne comprimono l’autonomia privata e prefigurano uno stretto legame con gli enti pubblici controllanti – sia soggetti privati che presentino i requisiti, individuati dal diritto comunitario, per la qualificazione come organismi di diritto pubblico nell’affidamento di appalti pubblici. Si rileva, inoltre, come questa tendenza sia rinvenibile anche in alcune decisione del giudice delle leggi. Si evidenziano poi le ragioni che inducono a ritenere non convincenti le argomentazioni, ricollegabili agli esaminati orientamenti del giudice amministrativo e del giudice delle leggi in ordine alla riqualificabilità in termini pubblicistici di enti privati, sostenute dal Consiglio del Consiglio di Stato in una decisione del 2006 riguardante la società di cartolarizzazione di immobili pubblici SCIP Srl. Infine, si traggono alcune considerazioni conclusive in ordine non soltanto al frammentato quadro della giurisprudenza, ma anche alla non applicabilità a soggetti privati, equiparati soltanto dal punto di vista funzionale ad amministrazioni pubbliche, di regole e principi riferibili ad organizzazioni amministrative.
riqualificazione in senso pubblicistico; enti privati; giurisprudenza; equiparazione; l. n. 241/90
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2006
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