Il legislatore, sulla falsariga di quanto previsto con riferimento alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, alle Sezioni riunite della Corte dei conti all’art. 99, comma 3 c.p.a., ha previsto che le singole Sezioni debbono uniformarsi alle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che statuiscono un principio di diritto. Il deferimento all’Adunanza Plenaria può aversi, in particolare: a) con ordinanza della singola Sezione del Consiglio di Stato, su richiesta di una delle parti della controversia o d’ufficio, là dove la medesima rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame abbia dato o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali; b) per decisione del Presidente del Consiglio di Stato, adottata su richiesta di una delle parti o d’ufficio, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali. Il deferimento della singola Sezione appare, non soltanto dal punto di vista delle condizioni di esercizio del relativo potere, ma anche per quanto attiene all’oggetto del medesimo, simmetrico rispetto a quello che può essere operato dal Presidente, non risultando quest’ultimo titolare in via esclusiva del potere di rimessione delle questioni di massima di particolare importanza. Il vincolo ex art. 99, comma 3 c.p.a. può considerarsi attenuato in ragione del fatto che nei casi in cui sia disatteso non sono previste dal diritto positivo specifiche sanzioni. Se si tiene conto del fatto chedetto vincolo: ha carattere soltanto processuale; potrebbe essere travolto in tutto o in parte ogni qual volta il principio di diritto appaia in contrasto con disposizioni o principi costituzionali o col diritto europeo; là dove disatteso non sono applicabili sanzioni se non, secondo una parte della dottrina, sul piano disciplinare, si può concludere che l’obbligo di rimessione all’Adunanza plenaria, ex art. 99, comma 3 c.p.a., ben oltre quanto sia ricavabile dal tenore letterale di quest’ultima disposizione, risulta piuttosto “depotenziato”. Detti rilievi inducono dunque ad escludere che, attraverso la previsione di detto “vincolo”, il principio di diritto assurga al rango di vera e propria fonte del diritto equiparata alla legge ordinaria, alla quale i giudici risultano sottoposti e sono tenuti a darvi applicazione.

Il "vincolo" al precedente dell'Adunanza plenaria ex art. 99, comma 3 c.p.a. e il rispetto dei principi costituzionali / A. Maltoni. - In: IL FORO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2284-2799. - 1:(2015), pp. 137-147.

Il "vincolo" al precedente dell'Adunanza plenaria ex art. 99, comma 3 c.p.a. e il rispetto dei principi costituzionali

A. Maltoni
2015

Abstract

Il legislatore, sulla falsariga di quanto previsto con riferimento alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, alle Sezioni riunite della Corte dei conti all’art. 99, comma 3 c.p.a., ha previsto che le singole Sezioni debbono uniformarsi alle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che statuiscono un principio di diritto. Il deferimento all’Adunanza Plenaria può aversi, in particolare: a) con ordinanza della singola Sezione del Consiglio di Stato, su richiesta di una delle parti della controversia o d’ufficio, là dove la medesima rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame abbia dato o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali; b) per decisione del Presidente del Consiglio di Stato, adottata su richiesta di una delle parti o d’ufficio, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali. Il deferimento della singola Sezione appare, non soltanto dal punto di vista delle condizioni di esercizio del relativo potere, ma anche per quanto attiene all’oggetto del medesimo, simmetrico rispetto a quello che può essere operato dal Presidente, non risultando quest’ultimo titolare in via esclusiva del potere di rimessione delle questioni di massima di particolare importanza. Il vincolo ex art. 99, comma 3 c.p.a. può considerarsi attenuato in ragione del fatto che nei casi in cui sia disatteso non sono previste dal diritto positivo specifiche sanzioni. Se si tiene conto del fatto chedetto vincolo: ha carattere soltanto processuale; potrebbe essere travolto in tutto o in parte ogni qual volta il principio di diritto appaia in contrasto con disposizioni o principi costituzionali o col diritto europeo; là dove disatteso non sono applicabili sanzioni se non, secondo una parte della dottrina, sul piano disciplinare, si può concludere che l’obbligo di rimessione all’Adunanza plenaria, ex art. 99, comma 3 c.p.a., ben oltre quanto sia ricavabile dal tenore letterale di quest’ultima disposizione, risulta piuttosto “depotenziato”. Detti rilievi inducono dunque ad escludere che, attraverso la previsione di detto “vincolo”, il principio di diritto assurga al rango di vera e propria fonte del diritto equiparata alla legge ordinaria, alla quale i giudici risultano sottoposti e sono tenuti a darvi applicazione.
vincolo del precedente; sentenza; Consiglio di Stato; Adunanza plenaria
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2015
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