Dopo aver osservato che il diritto europeo e quello nazionale individuano una serie di limiti, si è rilevato come le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016 dettino un nucleo di regole comuni applicabili alle società a partecipazione pubblica. Nonostante tali disposizioni legislative incidano più che altro sulla capacità di diritto privato delle amministrazioni, individuando alcuni limiti alla possibilità di porre in essere contratti di società o di acquisire partecipazioni societarie, le stesse delineano altresì una regolamentazione “in positivo” dell’oggetto sociale, dal momento che le attività che possono essere esercitate dalle società a partecipazione pubblica sono individuate in modo tassativo dalla disciplina speciale. Si è inoltre posto in rilievo che se la coesistenza di una pluralità di interessi costituisce un dato che può considerarsi ormai acquisito nelle società per azioni, la disciplina speciale non ha soltanto individuato le condizioni e definito le modalità deliberative per la costituzione di una società o l’assunzione di una partecipazione societaria da parte di una p.a., ma ha anche delineato un particolare modo di essere della comunione degli interessi dei soci nelle società a partecipazione pubblica. Si è altresì rilevato come nelle società a totale partecipazione pubblica l’interesse sociale risulta fortemente compenetrato non con un generico interesse pubblico, bensì con l’interesse pubblico sotteso all’attività affidata o al compito conferito, nelle società miste pubblico privati, in cui risultano compresenti interessi di matrice diversa, non può che risultare prevalente l’interesse pubblico specifico. Peraltro, la necessaria strumentalità alle finalità istituzionali e la determinazione delle attività che possono essere esercitate dalla società a partecipazione pubblica, si definiscano gli spazi di coesistenza tra i diversi interessi dei soci. Detta tipicizzazione costituisce, in particolare, il risultato di una ‘selezione’, imposta dalla legge, delle attività di cui deve essere assicurata la necessaria strumentalità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dalle p.a. socie, e con riferimento alle quali l’interesse pubblico perseguito si concretizza nelle specifiche modalità di svolgimento delle stesse. Si tratta di condizioni che rendono evidente come, per un verso, gli interessi pubblici perseguiti dalle p.a. appaiano tendenzialmente omogenei – essendo connessi alla/e tipologia/e di attività oggetto di affidamento – per l’altro, gli interessi dei privati subiscano significative limitazioni, potendo essere soddisfatti esclusivamente all’interno del modello organizzativo predefinito dall’amministrazione e soltanto se e fino a quando l’ente pubblico socio ritenga che si possa continuare a garantire la necessaria strumentalità rispetto a determinate finalità di interesse pubblico. Infine, si è evidenziato come ulteriori limiti siano desumibili da quelle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 che formalizzano il processo decisionale dell’amministrazione sociale.

Pubbliche amministrazioni e moduli societari per il perseguimento di interessi pubblici / A. Maltoni (SP.I.S.A. STUDI E RICERCHE). - In: Diritto amministrativo e società civile. 3: Problemi e prospettive[s.l] : Bononia University Press, 2020. - ISBN 978-88-6923-486-6. - pp. 281-313

Pubbliche amministrazioni e moduli societari per il perseguimento di interessi pubblici

A. Maltoni
2020

Abstract

Dopo aver osservato che il diritto europeo e quello nazionale individuano una serie di limiti, si è rilevato come le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016 dettino un nucleo di regole comuni applicabili alle società a partecipazione pubblica. Nonostante tali disposizioni legislative incidano più che altro sulla capacità di diritto privato delle amministrazioni, individuando alcuni limiti alla possibilità di porre in essere contratti di società o di acquisire partecipazioni societarie, le stesse delineano altresì una regolamentazione “in positivo” dell’oggetto sociale, dal momento che le attività che possono essere esercitate dalle società a partecipazione pubblica sono individuate in modo tassativo dalla disciplina speciale. Si è inoltre posto in rilievo che se la coesistenza di una pluralità di interessi costituisce un dato che può considerarsi ormai acquisito nelle società per azioni, la disciplina speciale non ha soltanto individuato le condizioni e definito le modalità deliberative per la costituzione di una società o l’assunzione di una partecipazione societaria da parte di una p.a., ma ha anche delineato un particolare modo di essere della comunione degli interessi dei soci nelle società a partecipazione pubblica. Si è altresì rilevato come nelle società a totale partecipazione pubblica l’interesse sociale risulta fortemente compenetrato non con un generico interesse pubblico, bensì con l’interesse pubblico sotteso all’attività affidata o al compito conferito, nelle società miste pubblico privati, in cui risultano compresenti interessi di matrice diversa, non può che risultare prevalente l’interesse pubblico specifico. Peraltro, la necessaria strumentalità alle finalità istituzionali e la determinazione delle attività che possono essere esercitate dalla società a partecipazione pubblica, si definiscano gli spazi di coesistenza tra i diversi interessi dei soci. Detta tipicizzazione costituisce, in particolare, il risultato di una ‘selezione’, imposta dalla legge, delle attività di cui deve essere assicurata la necessaria strumentalità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dalle p.a. socie, e con riferimento alle quali l’interesse pubblico perseguito si concretizza nelle specifiche modalità di svolgimento delle stesse. Si tratta di condizioni che rendono evidente come, per un verso, gli interessi pubblici perseguiti dalle p.a. appaiano tendenzialmente omogenei – essendo connessi alla/e tipologia/e di attività oggetto di affidamento – per l’altro, gli interessi dei privati subiscano significative limitazioni, potendo essere soddisfatti esclusivamente all’interno del modello organizzativo predefinito dall’amministrazione e soltanto se e fino a quando l’ente pubblico socio ritenga che si possa continuare a garantire la necessaria strumentalità rispetto a determinate finalità di interesse pubblico. Infine, si è evidenziato come ulteriori limiti siano desumibili da quelle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 che formalizzano il processo decisionale dell’amministrazione sociale.
società pubbliche; interesse pubbico; oggetto sociale; tipicizzazione; soggetti privati; d.lgs. n. 175/2016
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2020
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