Donner et retenir ne vaut: an old principle revived Art. 790 of the Civil Code on donation with reservation of the donor's right to dispose has been the subject of much debate in Italy.This contribution argues that the donation must have as its object clearly determined goods, attributed in a substantially definitive manner, thus indicating more clearly the object of the donor's reservation. The ancient origin of this stricter interpretation of the rule is highlighted with reference to the principle "donner et retenir ne vaut" and the interpretation of this ancient rule in the French system is examined. Other solutions are also indicated with respect to a simple act of donation with reservation of disposition (art. 790 c.c.) such as the realization of the objectives that the parties intend to achieve with a trust, a trust operation "reserved" or constituting an internal trust (indicating limits and problems) The contribution tends to orient in a more appropriate way the Italian practice on the interpretation of art. 790 c.c., examining the subject in comparative perspective.

Donner et retenir ne vaut: un antico principio rivisitato L’art. 790 del Codice Civile sulla donazione con riserva del donante di disporre è stato oggetto nel nostro Paese di un dibattito molto ampio in dottrina. Il presente contributo sostiene che la donazione debba avere ad oggetto beni chiaramente determinati, attribuiti in modo sostanzialmente definitivo indicando, quindi, più chiaramente, l’oggetto della riserva del donante. Si sottolinea l’origine antica di questa interpretazione più rigorosa della norma, con riferimento al principio “donner et retenir ne vaut” e si dà conto dell’interpretazione di questa antica regola nel sistema francese. Si indicano anche altre soluzioni rispetto ad un semplice atto di donazione con riserva di disporre (art. 790 c.c.) come la realizzazione degli obbiettivi che le parti intendono conseguire con un affidamento fiduciario, un’operazione di fiducia “riservata” o costituendo un trust interno (indicando limiti e problemi) Il contributo tende ad orientare in modo più appropriato la prassi italiana sull’interpretazione dell’art. 790 c.c., esaminando il tema in prospettiva comparata.

Donner et retenir ne vaut: un antico principio rivisitato / N. Parodi. - In: MILAN LAW REVIEW. - ISSN 2724-3273. - (2021). [10.13130/milanlawreview/16466]

Donner et retenir ne vaut: un antico principio rivisitato

N. Parodi
Primo
2021

Abstract

Donner et retenir ne vaut: an old principle revived Art. 790 of the Civil Code on donation with reservation of the donor's right to dispose has been the subject of much debate in Italy.This contribution argues that the donation must have as its object clearly determined goods, attributed in a substantially definitive manner, thus indicating more clearly the object of the donor's reservation. The ancient origin of this stricter interpretation of the rule is highlighted with reference to the principle "donner et retenir ne vaut" and the interpretation of this ancient rule in the French system is examined. Other solutions are also indicated with respect to a simple act of donation with reservation of disposition (art. 790 c.c.) such as the realization of the objectives that the parties intend to achieve with a trust, a trust operation "reserved" or constituting an internal trust (indicating limits and problems) The contribution tends to orient in a more appropriate way the Italian practice on the interpretation of art. 790 c.c., examining the subject in comparative perspective.
Donner et retenir ne vaut: un antico principio rivisitato L’art. 790 del Codice Civile sulla donazione con riserva del donante di disporre è stato oggetto nel nostro Paese di un dibattito molto ampio in dottrina. Il presente contributo sostiene che la donazione debba avere ad oggetto beni chiaramente determinati, attribuiti in modo sostanzialmente definitivo indicando, quindi, più chiaramente, l’oggetto della riserva del donante. Si sottolinea l’origine antica di questa interpretazione più rigorosa della norma, con riferimento al principio “donner et retenir ne vaut” e si dà conto dell’interpretazione di questa antica regola nel sistema francese. Si indicano anche altre soluzioni rispetto ad un semplice atto di donazione con riserva di disporre (art. 790 c.c.) come la realizzazione degli obbiettivi che le parti intendono conseguire con un affidamento fiduciario, un’operazione di fiducia “riservata” o costituendo un trust interno (indicando limiti e problemi) Il contributo tende ad orientare in modo più appropriato la prassi italiana sull’interpretazione dell’art. 790 c.c., esaminando il tema in prospettiva comparata.
Donazione; riserva; disporre; fiducia; trust.
Settore IUS/01 - Diritto Privato
2021
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