L’avviso di accertamento esecutivo che sia stato portato a conoscenza del contribuente non tramite un’agente notificatore bensì mediante raccomandata con avviso di ricevimento è giuridicamente inesistente. A stabilirlo è la Commissione tributaria regionale della Liguria che, sconfessando un avverso (ma al contempo discutibile) orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha, con sentenza n. 977/2021, correttamente interpretato il disposto di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010 per quel che concerne i c.d. atti impoesattivi primari. Infatti, come è ormai consolidato nella dottrina maggioritaria, la notifica dell’atto impoesattivo primario non si limita a “formalizzare” la pretesa impositiva, ma fa “sorgere” altresì la pretesa esattiva, che è poi suscettibile di dar luogo a tutti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria. La notificazione non costituisce perciò un mero atto formale, ma funge da vero e proprio spartiacque tra il potere impositivo ed esattivo, per un verso, e la libertà o la soggezione patrimoniale, per l’altro.

La notifica dell’atto impoesattivo primario e l’essenzialità dell’“intermediazione” dell’agente notificatore / D. Corraro. - In: GT. - ISSN 1591-3961. - 2022:3(2022 Mar), pp. 250-256.

La notifica dell’atto impoesattivo primario e l’essenzialità dell’“intermediazione” dell’agente notificatore

D. Corraro
2022

Abstract

L’avviso di accertamento esecutivo che sia stato portato a conoscenza del contribuente non tramite un’agente notificatore bensì mediante raccomandata con avviso di ricevimento è giuridicamente inesistente. A stabilirlo è la Commissione tributaria regionale della Liguria che, sconfessando un avverso (ma al contempo discutibile) orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha, con sentenza n. 977/2021, correttamente interpretato il disposto di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010 per quel che concerne i c.d. atti impoesattivi primari. Infatti, come è ormai consolidato nella dottrina maggioritaria, la notifica dell’atto impoesattivo primario non si limita a “formalizzare” la pretesa impositiva, ma fa “sorgere” altresì la pretesa esattiva, che è poi suscettibile di dar luogo a tutti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria. La notificazione non costituisce perciò un mero atto formale, ma funge da vero e proprio spartiacque tra il potere impositivo ed esattivo, per un verso, e la libertà o la soggezione patrimoniale, per l’altro.
Processo tributario; atto impoesattivo; agente notificatore; pretesa impositiva;
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
Settore IUS/12 - Diritto Tributario
mar-2022
GT
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