La sentenza annotata, definendo in sede di rinvio un giudizio che vedeva coinvolto l’ex membro della Camera dei deputati e rappresentante italiano presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, Luca Volontè, ribadisce gli approdi consolidatisi nella giurisprudenza in tema di corruzione del parlamentare. Tra gli altri, trova nuova conferma il principio — per la prima volta affermato dalla Cassazione nel 2018 nella sentenza riguardante l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi e l’ex Senatore Sergio De Gregorio — secondo cui non è configurabile il delitto di corruzione propria (art. 319 c.p.), ma solo quello di corruzione funzionale (art. 318 c.p.), nei confronti di un deputato che riceva un’indebita utilità in relazione all’esercizio della sua funzione. La vicenda in esame offre in particolare lo spunto per soffermarsi sui problemi di natura probatoria che possono emergere nell’accertamento del sinallagma corruttivo, paradigmatici di quei casi in cui oggetto del pactum sceleris è la funzione di un soggetto pubblico che ricopre un incarico politico/elettivo.
Sulla corruzione del parlamentare italiano rappresentante presso l’assemblea del Consiglio d’Europa. Note a margine del caso Volontè / M.C. Ubiali. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 2021:1(2021 May), pp. 243-256.
Sulla corruzione del parlamentare italiano rappresentante presso l’assemblea del Consiglio d’Europa. Note a margine del caso Volontè
M.C. Ubiali
2021
Abstract
La sentenza annotata, definendo in sede di rinvio un giudizio che vedeva coinvolto l’ex membro della Camera dei deputati e rappresentante italiano presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa, Luca Volontè, ribadisce gli approdi consolidatisi nella giurisprudenza in tema di corruzione del parlamentare. Tra gli altri, trova nuova conferma il principio — per la prima volta affermato dalla Cassazione nel 2018 nella sentenza riguardante l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi e l’ex Senatore Sergio De Gregorio — secondo cui non è configurabile il delitto di corruzione propria (art. 319 c.p.), ma solo quello di corruzione funzionale (art. 318 c.p.), nei confronti di un deputato che riceva un’indebita utilità in relazione all’esercizio della sua funzione. La vicenda in esame offre in particolare lo spunto per soffermarsi sui problemi di natura probatoria che possono emergere nell’accertamento del sinallagma corruttivo, paradigmatici di quei casi in cui oggetto del pactum sceleris è la funzione di un soggetto pubblico che ricopre un incarico politico/elettivo.| File | Dimensione | Formato | |
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