Le Sezioni unite, con una motivazione convincente e coerente con l’insegnamento del 2018, seguono il percorso tracciato dall’ordinanza di rimessione ed affermano che, nei casi in cui l’assegno divorzile ha una funzione compensativa dei sacrifici compiuti da un coniuge a favore della famiglia durante il matrimonio, la nuova stabile convivenza instaurata dal titolare non comporta la cessazione dell’assegno. Viene così sovvertita la precedente giurisprudenza caratterizzata da una linea evolutiva costante nell’affermare, con sempre maggior decisione, la rilevanza della nuova convivenza come causa estintiva dell’assegno. Il nuovo orientamento rende peraltro manifesto quanto sia irragionevole la previsione contenuta nell’art. 5, comma 10, l. div.. Condivisibile è anche l’osservazione per cui l’assegno divorzile a tempo indeterminato – unica opzione possibile per il giudice italiano – non è lo strumento più adatto ad assolvere una funzione compensativa dei sacrifici fatti da un coniuge durante il matrimonio a favore della famiglia. Qualche perplessità suscita invece l’affermazione – contenuta nel principio di diritto, forse senza reale necessità – secondo la quale le parti possono prevedere un assegno divorzile a termine, senza che le Sezioni unite precisino se questo sia disciplinato come un assegno periodico o come una definizione in un’unica soluzione con versamento rateale.

Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema / C. Rimini. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2022:2(2022 Feb), pp. 134-141.

Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema

C. Rimini
2022

Abstract

Le Sezioni unite, con una motivazione convincente e coerente con l’insegnamento del 2018, seguono il percorso tracciato dall’ordinanza di rimessione ed affermano che, nei casi in cui l’assegno divorzile ha una funzione compensativa dei sacrifici compiuti da un coniuge a favore della famiglia durante il matrimonio, la nuova stabile convivenza instaurata dal titolare non comporta la cessazione dell’assegno. Viene così sovvertita la precedente giurisprudenza caratterizzata da una linea evolutiva costante nell’affermare, con sempre maggior decisione, la rilevanza della nuova convivenza come causa estintiva dell’assegno. Il nuovo orientamento rende peraltro manifesto quanto sia irragionevole la previsione contenuta nell’art. 5, comma 10, l. div.. Condivisibile è anche l’osservazione per cui l’assegno divorzile a tempo indeterminato – unica opzione possibile per il giudice italiano – non è lo strumento più adatto ad assolvere una funzione compensativa dei sacrifici fatti da un coniuge durante il matrimonio a favore della famiglia. Qualche perplessità suscita invece l’affermazione – contenuta nel principio di diritto, forse senza reale necessità – secondo la quale le parti possono prevedere un assegno divorzile a termine, senza che le Sezioni unite precisino se questo sia disciplinato come un assegno periodico o come una definizione in un’unica soluzione con versamento rateale.
matrimonio; divorzio; assegno divorzile; convivenza;
Settore IUS/01 - Diritto Privato
feb-2022
feb-2022
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