Muovendo dalla premessa che il giudizio sull’ammissibilità del referendum non possa trasmutare in giudizio sulla legittimità costituzionale della normativa di risulta, l’Autrice si sofferma sulle ragioni per cui, a fortiori nel caso di specie, lo stesso sarebbe destinato ad estrinsecarsi in un sindacato meramente virtuale, che non può reggere il giudizio sulla ragionevolezza della disciplina di risulta. Analizzando il tema delle leggi costituzionalmente necessarie e/o vincolate si illustrano le motivazioni che impediscono di dedurre l’inammissibilità in base alla sent. n. 242 del 2019, in quanto la disciplina ivi tracciata non costituisce l’unica delle alternative costituzionalmente possibili. Al contrario, si pone attenzione sul fatto che in quella sentenza la Corte possa aver limitato il suo intervento per non invadere la discrezionalità politico-legislativa del Parlamento. In ultimo, dopo aver messo in luce le peculiarità che rendono il referendum una fonte ultra-legittimata in materia penale, si espongono le ragioni che potrebbero fondare un judicial self-restraint della Corte nei confronti del legislatore referendario.
Ragioni e spazi del favor per la democrazia diretta in materia penale. Note a margine del referendum sull’art. 579 c.p / S. Taverriti. - (2022 Jan).
Ragioni e spazi del favor per la democrazia diretta in materia penale. Note a margine del referendum sull’art. 579 c.p
S. Taverriti
2022
Abstract
Muovendo dalla premessa che il giudizio sull’ammissibilità del referendum non possa trasmutare in giudizio sulla legittimità costituzionale della normativa di risulta, l’Autrice si sofferma sulle ragioni per cui, a fortiori nel caso di specie, lo stesso sarebbe destinato ad estrinsecarsi in un sindacato meramente virtuale, che non può reggere il giudizio sulla ragionevolezza della disciplina di risulta. Analizzando il tema delle leggi costituzionalmente necessarie e/o vincolate si illustrano le motivazioni che impediscono di dedurre l’inammissibilità in base alla sent. n. 242 del 2019, in quanto la disciplina ivi tracciata non costituisce l’unica delle alternative costituzionalmente possibili. Al contrario, si pone attenzione sul fatto che in quella sentenza la Corte possa aver limitato il suo intervento per non invadere la discrezionalità politico-legislativa del Parlamento. In ultimo, dopo aver messo in luce le peculiarità che rendono il referendum una fonte ultra-legittimata in materia penale, si espongono le ragioni che potrebbero fondare un judicial self-restraint della Corte nei confronti del legislatore referendario.File | Dimensione | Formato | |
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