Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Art. 12 (Istituti di patronato) / P. Tomassetti (COMMENTARI IPSOA). - In: Codice commentato del lavoro / [a cura di] R. Del Punta, F. Scarpelli. - [s.l] : Wolters Kluwer, 2020. - ISBN 9788821770227. - pp. 1025-1029

Art. 12 (Istituti di patronato)

P. Tomassetti
2020

Abstract

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Sindacato
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
2020
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