Il contributo affronta il classico problema dell’applicazione al processo litisconsortile delle regole relative alla inscindibilità o scindibilità del cumulo di cause in sede di impugnazione della sentenza (artt. 331 e 332 c.p.c.). Dato atto degli orientamenti consolidati in relazione alle obbligazioni solidali ad interesse comune, la problematica è analizzata in relazione alle obbligazioni solidali ad interesse unisogettivo, assumendo la fideiussione come figura paradigmatica. L’alternativa fra applicazione dell’art. 331 o 332 c.p.c, va sciolta secondo l’autore in base al criterio della ingiustizia “sostanziale” del conflitto decisorio. Il criterio è concretizzato dall’autore sulla base di uno stretto confronto con la disciplina dettata per l’obbligazione fideiussoria dal codice civile (artt. 1936-1939-1945-1952), che detta chiari parametri per stabilire in quali situazioni processuali il conflitto di decisioni sarebbe fonte di una regolamentazione delle relazioni obbligatorie incompatibile con il regime di interessi voluto dalle regole sostanziali, restringendo solo a questi casi l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. Le conclusioni sono messe a confronto con gli orientamenti giurisprudenziali in materia, che appaiono insoddisfacenti perché facenti capo a criteri non decisivi o impropri, quale l’esigenza processuale di assicurare “uniformità” degli accertamenti sulle questioni comuni o di assoggettare il fideiussore all’esito della causa fra creditore e debitore principale.
Note in tema di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo e litisconsorzio nelle impugnazioni / E. Merlin. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - 76:4(2021), pp. 1175-1196.
Note in tema di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo e litisconsorzio nelle impugnazioni
E. Merlin
2021
Abstract
Il contributo affronta il classico problema dell’applicazione al processo litisconsortile delle regole relative alla inscindibilità o scindibilità del cumulo di cause in sede di impugnazione della sentenza (artt. 331 e 332 c.p.c.). Dato atto degli orientamenti consolidati in relazione alle obbligazioni solidali ad interesse comune, la problematica è analizzata in relazione alle obbligazioni solidali ad interesse unisogettivo, assumendo la fideiussione come figura paradigmatica. L’alternativa fra applicazione dell’art. 331 o 332 c.p.c, va sciolta secondo l’autore in base al criterio della ingiustizia “sostanziale” del conflitto decisorio. Il criterio è concretizzato dall’autore sulla base di uno stretto confronto con la disciplina dettata per l’obbligazione fideiussoria dal codice civile (artt. 1936-1939-1945-1952), che detta chiari parametri per stabilire in quali situazioni processuali il conflitto di decisioni sarebbe fonte di una regolamentazione delle relazioni obbligatorie incompatibile con il regime di interessi voluto dalle regole sostanziali, restringendo solo a questi casi l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. Le conclusioni sono messe a confronto con gli orientamenti giurisprudenziali in materia, che appaiono insoddisfacenti perché facenti capo a criteri non decisivi o impropri, quale l’esigenza processuale di assicurare “uniformità” degli accertamenti sulle questioni comuni o di assoggettare il fideiussore all’esito della causa fra creditore e debitore principale.Pubblicazioni consigliate
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