L'articolo analizza la decisione dell’11 febbraio 2020, il Comitato europeo dei diritti sociali ha dichiarato l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in contrasto con l’art. 24 della Carta sociale europea riveduta. Ai sensi dell’art. 24 della Carta sociale europea, l’indennizzo previsto per i casi di licenziamento illegittimo è congruo se è tale da assicurare un adeguato ristoro per il concreto pregiudizio subito dal lavoratore licenziato senza un valido motivo e da dissuadere il datore di lavoro dal licenziare ingiustificatamente. Laddove il regime sanzionatorio preveda un tetto all’indennizzo, il prestatore di lavoro deve essere posto nelle condizioni di richiedere un risarcimento anche per il danno non patrimoniale, attraverso ulteriori rimedi che garantiscano decisioni in tempi ragionevoli.
Il Jobs Act viola l’art. 24 della Carta sociale europea anche dopo il c.d. decreto dignità e la sentenza n. 194/2018. Prime note sulla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul ricorso Cgil c. Italia / P. Tomassetti. - In: DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1121-8762. - 30:1(2020), pp. 209-216.
Il Jobs Act viola l’art. 24 della Carta sociale europea anche dopo il c.d. decreto dignità e la sentenza n. 194/2018. Prime note sulla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul ricorso Cgil c. Italia
P. Tomassetti
2020
Abstract
L'articolo analizza la decisione dell’11 febbraio 2020, il Comitato europeo dei diritti sociali ha dichiarato l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in contrasto con l’art. 24 della Carta sociale europea riveduta. Ai sensi dell’art. 24 della Carta sociale europea, l’indennizzo previsto per i casi di licenziamento illegittimo è congruo se è tale da assicurare un adeguato ristoro per il concreto pregiudizio subito dal lavoratore licenziato senza un valido motivo e da dissuadere il datore di lavoro dal licenziare ingiustificatamente. Laddove il regime sanzionatorio preveda un tetto all’indennizzo, il prestatore di lavoro deve essere posto nelle condizioni di richiedere un risarcimento anche per il danno non patrimoniale, attraverso ulteriori rimedi che garantiscano decisioni in tempi ragionevoli.File | Dimensione | Formato | |
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