Con la sentenza n. 15911/2021, le Sezioni Unite della Cassazione ricostruiscono sistematicamente i dati normativi che hanno consentito all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), a seguito dell’estinzione di Equitalia, di ottenere l’attribuzione delle funzioni di riscossione coattiva, qualificando tale “passaggio di consegne” come successione tra enti nel processo secondo la disciplina della successione in universum ius ex art. 110 c.p.c. anche se in una “particolare” prospettiva di garanzia pubblicistica. Nell’ambito di tale vicenda le SS.UU. colgono altresì l’occasione per chiarire che è nulla la notifica del ricorso di legittimità indirizzata al difensore costituito nel giudizio di merito per la società estinta, ma vi è comunque la sanatoria nel caso in cui l’AdER si dovesse costituire in giudizio. A una conclusione del tutto similare si giunge anche mediante la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. effettuata presso la sede legale dell’AdER oppure al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Tutto ciò, nell’ottica della Corte, sarebbe giustificato per garantire (e in un certo senso rafforzare) le ineludibili esigenze di carattere organizzativo causate dall’ingente contenzioso in materia di riscossione dei tributi.

Non si ha interruzione del processo in caso di successione per legge da Equitalia ad AdER : La successione nel processo di Agenzia delle entrate-Riscossione: una vicenda dalla morale gattopardiana / D. Corraro. - In: GT. - ISSN 1591-3961. - 2022:1(2022 Jan 01), pp. 21-26.

Non si ha interruzione del processo in caso di successione per legge da Equitalia ad AdER : La successione nel processo di Agenzia delle entrate-Riscossione: una vicenda dalla morale gattopardiana

D. Corraro
2022

Abstract

Con la sentenza n. 15911/2021, le Sezioni Unite della Cassazione ricostruiscono sistematicamente i dati normativi che hanno consentito all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER), a seguito dell’estinzione di Equitalia, di ottenere l’attribuzione delle funzioni di riscossione coattiva, qualificando tale “passaggio di consegne” come successione tra enti nel processo secondo la disciplina della successione in universum ius ex art. 110 c.p.c. anche se in una “particolare” prospettiva di garanzia pubblicistica. Nell’ambito di tale vicenda le SS.UU. colgono altresì l’occasione per chiarire che è nulla la notifica del ricorso di legittimità indirizzata al difensore costituito nel giudizio di merito per la società estinta, ma vi è comunque la sanatoria nel caso in cui l’AdER si dovesse costituire in giudizio. A una conclusione del tutto similare si giunge anche mediante la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. effettuata presso la sede legale dell’AdER oppure al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Tutto ciò, nell’ottica della Corte, sarebbe giustificato per garantire (e in un certo senso rafforzare) le ineludibili esigenze di carattere organizzativo causate dall’ingente contenzioso in materia di riscossione dei tributi.
Processo tributario; Interruzione del processo; Successione nel processo; Riscossione; Agenzia delle Entrate Riscossione; Agenzia delle Entrate; Equitalia; Estinzione dell'ente; Notifica 291 c.p.c.
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
Settore IUS/12 - Diritto Tributario
1-gen-2022
GT
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