The EU directives on working time and the interpretation given by the CJEU clarify – but do not solve – the problems regarding the legal qualification of “immediate” availability which can be classified as “almost rest time”, “almost working time” or as a sui generis form of “working time. In Italian and European case law, the criterion for distinguishing “availability” as working time or not (for legal and economic effects) envisages an “objective” assessment of the concrete limitations assumed by employees during stand-by times. Moreover, labour law and intra-company procedures – despite the application of this principle – maintain margins of uncertainty and conflict.

Le direttive comunitarie in tema di orario di lavoro e l’interpretazione datane dalla CGUE chiariscono – ma non risolvono – il problema della qualificazione giuridica della “pronta” reperibilità che – in base al polivalente contenuto della disponibilità cui il dipendente è obbligato – può essere classificata come “quasi riposo”, “quasi lavoro” o come forma sui generis di “orario di lavoro”. Sulla scia della giurisprudenza italiana e della CGUE, emerge la possibilità di individuare, in una valutazione “oggettiva” della gravosità del vincolo derivante dal servizio di “pronta disponibilità” (rectius, reperibilità), il criterio non solo per distinguere la stessa dalla c.d. “disponibilità” ma anche per classificare detta prestazione come lavorativa o meno (agli effetti giuridici ed economici). Peraltro, la disciplina contrattuale e le procedure endoaziendali – nonostante l’applicazione di tale principio di diritto – conservano margini di incertezza (non solo terminologici) e lasciano spazio ad occasioni di conflittualità.

La "pronta" reperibilità tra "orario di lavoro" e "periodo di riposo" : una questione che rimane aperta / S.M. Corso. - In: VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 2499-4650. - 2020:1(2020), pp. 185-198.

La "pronta" reperibilità tra "orario di lavoro" e "periodo di riposo" : una questione che rimane aperta

S.M. Corso
2020

Abstract

The EU directives on working time and the interpretation given by the CJEU clarify – but do not solve – the problems regarding the legal qualification of “immediate” availability which can be classified as “almost rest time”, “almost working time” or as a sui generis form of “working time. In Italian and European case law, the criterion for distinguishing “availability” as working time or not (for legal and economic effects) envisages an “objective” assessment of the concrete limitations assumed by employees during stand-by times. Moreover, labour law and intra-company procedures – despite the application of this principle – maintain margins of uncertainty and conflict.
Le direttive comunitarie in tema di orario di lavoro e l’interpretazione datane dalla CGUE chiariscono – ma non risolvono – il problema della qualificazione giuridica della “pronta” reperibilità che – in base al polivalente contenuto della disponibilità cui il dipendente è obbligato – può essere classificata come “quasi riposo”, “quasi lavoro” o come forma sui generis di “orario di lavoro”. Sulla scia della giurisprudenza italiana e della CGUE, emerge la possibilità di individuare, in una valutazione “oggettiva” della gravosità del vincolo derivante dal servizio di “pronta disponibilità” (rectius, reperibilità), il criterio non solo per distinguere la stessa dalla c.d. “disponibilità” ma anche per classificare detta prestazione come lavorativa o meno (agli effetti giuridici ed economici). Peraltro, la disciplina contrattuale e le procedure endoaziendali – nonostante l’applicazione di tale principio di diritto – conservano margini di incertezza (non solo terminologici) e lasciano spazio ad occasioni di conflittualità.
working time; rest periods; stand-by times; stand-by times at home
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
2020
Article (author)
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