The essay focuses on the conformity of the Italian regulation in matter of agency work with the Directive 2008/104/EC, in the aftermath of the recent judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-681/18, KG, where the Court ruled that Member States had the duty to take the appropriate actions to preserve the temporary nature of agency work. According to the Author, the Italian framework on temporary agency work is consistent with the relevant EU Directive, in view of the justification requirement as well as of the maximum duration of the assignments. As to permanent agency work (so called “staff leasing”), the Author argues that the latter falls outside of the scope of application of a Directive which expressly addresses temporary agency work, also considering that permanent agency work shares with the Directive the goal of promoting high quality occupation.

Nel contributo ci si interroga sulla conformità della vigente normativa italiana in materia di somministrazione di lavoro con la direttiva 2008/104/CE, la quale, nella recente lettura della Corte di giustizia dell’Unione europea in C-681/18, KG, obbligherebbe gli Stati membri a garantire, anche attraverso gli organi giurisdizionali, che il lavoro interinale conservi un carattere temporaneo. L’Autore esclude che la regolazione nazionale della somministrazione a tempo determinato presenti problemi di adeguamento alla cornice europea, fungendo i presupposti della causale e della durata massima del rapporto di lavoro con l’agenzia da efficaci, per quanto “indiretti”, baluardi rispetto all’impiego stabile del lavoratore presso l’utilizzatore. Con riguardo alla compatibilità del c.d. staff leasing con il requisito della temporaneità dell’assegnazione, l’Autore rileva che da una direttiva che si rivolge al lavoro interinale (intrinsecamente temporaneo) non possa ricavarsi il divieto di ricorrere ad uno strumento con caratteristiche diverse, il quale neppure ostacola il raggiungimento degli obiettivi, perseguiti dalla direttiva 2008/104/CE, della lotta al precariato e della promozione dell’occupazione di qualità.

L'arret KG e la temporaneità del lavoro somministrato : essere o dover essere? / M. Biasi. - In: GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1720-4321. - 43:170(2021), pp. 301-324. [10.3280/GDL2021-170007]

L'arret KG e la temporaneità del lavoro somministrato : essere o dover essere?

M. Biasi
2021

Abstract

The essay focuses on the conformity of the Italian regulation in matter of agency work with the Directive 2008/104/EC, in the aftermath of the recent judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-681/18, KG, where the Court ruled that Member States had the duty to take the appropriate actions to preserve the temporary nature of agency work. According to the Author, the Italian framework on temporary agency work is consistent with the relevant EU Directive, in view of the justification requirement as well as of the maximum duration of the assignments. As to permanent agency work (so called “staff leasing”), the Author argues that the latter falls outside of the scope of application of a Directive which expressly addresses temporary agency work, also considering that permanent agency work shares with the Directive the goal of promoting high quality occupation.
No
Italian
Nel contributo ci si interroga sulla conformità della vigente normativa italiana in materia di somministrazione di lavoro con la direttiva 2008/104/CE, la quale, nella recente lettura della Corte di giustizia dell’Unione europea in C-681/18, KG, obbligherebbe gli Stati membri a garantire, anche attraverso gli organi giurisdizionali, che il lavoro interinale conservi un carattere temporaneo. L’Autore esclude che la regolazione nazionale della somministrazione a tempo determinato presenti problemi di adeguamento alla cornice europea, fungendo i presupposti della causale e della durata massima del rapporto di lavoro con l’agenzia da efficaci, per quanto “indiretti”, baluardi rispetto all’impiego stabile del lavoratore presso l’utilizzatore. Con riguardo alla compatibilità del c.d. staff leasing con il requisito della temporaneità dell’assegnazione, l’Autore rileva che da una direttiva che si rivolge al lavoro interinale (intrinsecamente temporaneo) non possa ricavarsi il divieto di ricorrere ad uno strumento con caratteristiche diverse, il quale neppure ostacola il raggiungimento degli obiettivi, perseguiti dalla direttiva 2008/104/CE, della lotta al precariato e della promozione dell’occupazione di qualità.
Somministrazione di lavoro; Condizioni di lavoro; Temporaneità dell’assegnazione; Diritto europeo; Diritto nazionale; Compatibilità
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
Articolo
Esperti anonimi
Pubblicazione scientifica
2021
Franco Angeli
43
170
301
324
24
Pubblicato
Periodico con rilevanza internazionale
manual
Aderisco
info:eu-repo/semantics/article
L'arret KG e la temporaneità del lavoro somministrato : essere o dover essere? / M. Biasi. - In: GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1720-4321. - 43:170(2021), pp. 301-324. [10.3280/GDL2021-170007]
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