Nella recentissima sentenza n. 9004 del 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla sorte del giudizio sull’assegno divorzile nell’eventualità in cui, a seguito di giudicato sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenga, anch’essa irrevocabile, “delibazione” di pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo. Il Collegio dei Nove, disattendendo l’orientamento suggerito nell’ordinanza di rimessione (n. 5078 del 2020), ha osservato che la diversità di oggetto tra i procedimenti di divorzio e di nullità (e successiva delibazione) esclude che la validità del matrimonio costituisca presupposto (se non in senso meramente logico) dell’assegno. Allorché il rapporto sia stato dichiarato sciolto con sentenza non impugnabile, al giudice ex lege n. 898 del 1970 si impone pertanto, in ogni caso, di accertare la spettanza del diritto di percepire il contributo.
La “resistenza” del giudizio sull’assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: l’intervento delle Sezioni Unite e la difesa del “coniuge debole” / C. Pasquali. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - 2021:8-9(2021 Sep), pp. 790-801.
La “resistenza” del giudizio sull’assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: l’intervento delle Sezioni Unite e la difesa del “coniuge debole”
C. Pasquali
2021
Abstract
Nella recentissima sentenza n. 9004 del 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla sorte del giudizio sull’assegno divorzile nell’eventualità in cui, a seguito di giudicato sulla sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenga, anch’essa irrevocabile, “delibazione” di pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo. Il Collegio dei Nove, disattendendo l’orientamento suggerito nell’ordinanza di rimessione (n. 5078 del 2020), ha osservato che la diversità di oggetto tra i procedimenti di divorzio e di nullità (e successiva delibazione) esclude che la validità del matrimonio costituisca presupposto (se non in senso meramente logico) dell’assegno. Allorché il rapporto sia stato dichiarato sciolto con sentenza non impugnabile, al giudice ex lege n. 898 del 1970 si impone pertanto, in ogni caso, di accertare la spettanza del diritto di percepire il contributo.File | Dimensione | Formato | |
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